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di Guido Baccicalupi


La Nazione, 18 maggio 2021

 

Un 48enne di Carrara aveva svolto attività professionali durante la permanenza in carcere a Prato ma il suo caso non è recepito dall'Inps. Voleva l'indennità di disoccupazione un detenuto carrarese di 48 anni appena uscito dal carcere per aver lavorato mentre stava scontando la pena. Si è rivolto al tribunale ma il giudice del lavoro Augusto Lama ha respinto la sua richiesta.

L'ex detenuto, dunque, non potrà usufruire dell'assegno di disoccupazione. Nella sentenza dei giorni scorsi, il giudice rileva che " Il lavoro fatto svolgere ai detenuti all'interno delle case di reclusione, o degli altri istituti di internamento ha il dichiarato intento di riabilitare con il lavoro i cittadini sottoposti all'esecuzione di condanne penali, nel solco della nota finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione e la conclusione dei rapporti di lavoro che nascono in tal senso, non è collegato ad un atto risolutivo unilaterale del datore di lavoro, ma semplicemente alla conclusione dell'esecuzione, o di una fase della complessiva esecuzione della pena inflitta agli stessi.

Ma questa finalità, del tutto istituzionale e comunque condivisibile, non può - è questo il parere del giudice Lama - portare ad un'interpretazione estensiva dell'applicazione dei benefici previsti ancora dalla legislazione lavoristica e sociale a favore dei lavoratori licenziati, ad una situazione del tutto differente, come quella del detenuto lavoratore in espiazione di condanna penale all'interno di una casa di reclusione.

Tra l'altro questa posizione generale trova conferma anche nella circolare dell'Inps del 5 marzo dell'anno 2019, che pure una certa apertura alla tesi del ricorrente ha manifestato, nel senso che l'Inps ha ammesso la possibilità del ricorso al trattamento Naspi degli ex detenuti lavoratori, se la prestazione lavorativa sia stata resa a favore di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria, ma nel caso in specie il rapporto di lavoro si era instaurato proprio tra il detenuto e l'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e le attività di lavoro sono state rese all'interno della Casa circondariale di Prato, ove era ristretto. Il ricorso non è stato accolto e la domanda respinta.