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di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani


Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2021

 

Per la Corte costituzionale l'obbligo di reclusione per i giornalisti è incostituzionale, salvo casi di una certa gravità. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge stampa che prevede obbligatoriamente la reclusione da uno a sei anni, oltre al pagamento di una multa. La notizia è tratta dal comunicato stampa della Corte. In attesa che sia depositata la motivazione, alcune osservazioni possono essere svolte già ora.

I giudici avevano davanti due questioni. Una affermava la illegittimità tout court della pena detentiva per la diffamazione e chiedeva, quindi, l'incostituzionalità dell'art. 595 c.p., che prevede la pena alternativa della reclusione e della multa. L'altra contestava che per ogni diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato dovesse essere prevista la reclusione, e quindi sosteneva l'incostituzionalità dell'art. 13 legge stampa, che in caso di condanna la imponeva senza eccezioni. La Corte ha optato per la seconda soluzione, con ciò aderendo, almeno nell'impostazione, all'indirizzo fatto proprio dalla Corte Europea, secondo cui la minaccia del carcere per la diffamazione non viola il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, se è prevista nei casi più gravi.

Questa soluzione sancisce anzitutto il fallimento del legislatore, che era stato chiamato dalla Corte, un anno fa, a intervenire sul punto e che tuttavia non è riuscito a por mano alla disciplina, non avendo avuto né tempo né voglia di discutere e approvare un disegno di legge che, tra luci ed ombre, aveva se non altro il pregio di affrontare la materia nel suo complesso. Si tratta, tra l'altro, di una débâcle occorsa in un campo privo di mine ideologiche, come ad esempio quelli dell'aiuto al suicidio o dell'ergastolo ostativo, in cui pure la Corte ha espressamente indicato al Parlamento la necessità di un miglior orientamento costituzionale.

Pure qui, ove esisteva un generale consenso circa la esigenza di una modifica e del suo verso, l'inerzia ha avuto la meglio.

Ciò induce a riflettere circa l'opportunità dell'utilizzo di un simile strumento, di recente usato dalla Corte per spingere il legislatore a occuparsi di un tema, quando in presenza di un problema di costituzionalità, il mero intervento ablativo dei giudici rischierebbe di creare un vuoto normativo. Ma forse solo uno shock di questo genere è in grado di svegliare il Parlamento dal suo torpore.

In secondo luogo, va detto che dal punto di vista degli effetti sulle concrete decisioni dei tribunali nazionali, questa sentenza avrà effetti minimi. Già ieri - e in verità da molto tempo - grazie ad un giudizio particolarmente generoso nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, anche per la diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato (di cui all'art. 13 legge stampa), veniva applicata la tariffa penale dell'art. 595 c.p., che prevede la pena alternativa, detentiva e pecuniaria, preferendo costantemente la seconda alla prima. Un effetto positivo, però, questa sentenza l'avrà di certo: quello di parificare a livello sanzionatorio l'offesa resa dalla stampa e dagli altri mezzi di pubblicità, come internet e televisione. Una parificazione che, come accennato, era già nei fatti, ma che non ci sembra sbagliato stia anche sulla "carta" dell'ordinamento.

Ultimo punto: nel comunicato si precisa che è stato ritenuto compatibile con la Costituzione l'art. 595 c.p., che consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità. Come anticipato, l'architettura sembra, astratto, corrispondere a quella suggerita dalla CEDU.

Tuttavia, anche prima di poter leggere la motivazione, tra le due impostazioni sembra esservi una differenza sostanziale. La giurisprudenza europea indicava come casi di particolare gravità quelli di incitamento all'odio e istigazione alla violenza, menzionandoli come esempio di un elenco in teoria aperto, che però non gemmava mai altre ipotesi. Nel nostro ordinamento tali fattispecie sono già previste da autonomi reati e aggravanti, non oggetto del giudizio di costituzionalità. Sicché, se non abbiamo male inteso le parole del comunicato, sembra esserci spazio nel sistema per ipotesi di diffamazione, di una certa gravità, che meritano la sanzione detentiva, al di là dell'hate speech.

Auspichiamo che la Corte nella motivazione spieghi con chiarezza quali sono questi casi. Per parte nostra ci permettiamo un suggerimento: inserire in questo catalogo le diffamazioni, o peggio ancora le campagne stampa, commesse con l'intenzione di nuocere alla reputazione altrui. Si tratta, ad esempio, delle offese portate citando fatti conosciuti come falsi, oppure gli insulti gratuiti. Far riferimento a questo insieme di condotte avrebbe due pregi: da un lato garantire una certa qual tassatività, dall'altro aderire all'impostazione, soprattutto europea, in base alla quale il giornalista, all'idea di compiere un errore nella verifica delle fonti, non deve essere terrorizzato da conseguenze sanzionatorie che rischiano di rovinarlo. Verrebbe, quindi, marcata la differenza tra sbagliare ed esercitare il potere dell'informazione per distruggere la reputazione. A maggior ragione oggi, quando le notizie si cristallizzano in rete e rischiano di perseguitare senza tregua.