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di Andrea Mascolini

 

Italia Oggi, 29 giugno 2021

 

Il whistleblowing non si applica ai magistrati e l'Anac non può intervenire in caso di condotte illecite denunciate dall'interno della magistratura. È quanto si legge nelle nuove linee guida in tema di whistleblowing emesse dall'Autorità nazionale anticorruzione (delibera 469 del 9 giugno 2021, con relativo modulo per segnalazioni) sulla segnalazione di condotte illecite all'interno delle pubbliche amministrazioni, che fornisce indicazioni sull'applicazione della legge 179/2017. Le linee guida sono rivolte alle p.a. e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite, nonché ai potenziali segnalanti. In questa materia Anac è titolare di un autonomo potere sanzionatorio in caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; di assenza o non conformità (rispetto alle modalità delineate nelle presenti linee guida) di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni; di adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante.

Nelle linee guida sono approfonditi i profili relativi all'articolo 1 della legge 179 concernente le segnalazioni effettuate in ambito pubblico, tenendo anche conto dell'art. 3. L'Autorità chiarisce che in base alla definizione di dipendenti pubblici non è possibile estendere, diversamente da quanto previsto nelle direttive Ue, la disciplina ad altri soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore dell'amministrazione, non godono di tale status (stagisti, tirocinanti etc.). Nella categoria dei dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico sono inclusi anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili ma a tale riguardo l'Anac rileva che "ciò fa nascere perplessità sulle effettive modalità di applicazione della disciplina in parola anche a tali soggetti.

Infatti, il rapporto di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili è regolato anche da norme di rango costituzionale (art. 101 e seguenti, Cost.), che prevedono, fra l'altro, competenze esclusive attribuite agli organi di autogoverno". In base a tali considerazioni l'Anac, "tenuto conto della lacunosità della disciplina nonché dell'inquadramento costituzionale della magistratura, ritiene di non poter intervenire direttamente sulle segnalazioni proposte da magistrati o relative a magistrati (seppure proposte da dipendenti pubblici)".

Nella predisposizione delle linee guida l'Autorità ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e gli effetti che possono produrre sul sistema di tutela previsto dal nostro ordinamento nazionale e dalle linee guida stesse. L'Anac potrebbe, in un futuro prossimo, adeguare il documento al contenuto della legislazione di recepimento della direttiva del 2019 da adottarsi entro il 17 dicembre 2021.

Le linee guida sono suddivise in tre parti. La prima dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti, i segnalanti, beneficiari del regime di tutela. Vengono anche date indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.

Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni. Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da Anac e del relativo cui potere sanzionatorio.