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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2021

 

Con le sentenze C-845/19 e C-863/19 depositate oggi i giudici di Lussemburgo chiariscono che la direttiva 2014/42 osta ad una normativa nazionale che permetta la confisca di un bene di cui si sostenga che appartiene ad una persona diversa dall'autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire nel procedimento

La Corte Ue precisa alcune disposizioni della direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Con le sentenze C-845/19 e C-863/19 i giudici di Lussemburgo chiariscono che la direttiva 2014/42 osta ad una normativa nazionale la quale permetta la confisca di un bene di cui si sostenga che appartiene ad una persona diversa dall'autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.

Due cittadini bulgari sono stati condannati in sede penale per aver detenuto, nel febbraio 2019, senza autorizzazione, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti altamente pericolose. A seguito della condanna l'Ufficio regionale della Procura di Varna ha chiesto al Tribunale regionale, la confisca delle somme di denaro rinvenute nei rispettivi alloggi degli interessati nel corso di perquisizioni. All'udienza dinanzi a detto giudice, gli interessati hanno dichiarato che le somme di denaro sequestrate appartenevano a membri delle loro rispettive famiglie.

In primo luogo, la Corte constata che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all'interno di un unico Stato membro.

In secondo luogo, la Corte considera che la direttiva non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l'autore di quest'ultimo è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti all'autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose.

Per quanto riguarda il primo tipo di confisca, è necessario che il provento alla cui confisca si intende procedere derivi dal reato per il quale è intervenuta la condanna definitiva del suo autore. Per quanto riguarda la seconda fattispecie astratta, che corrisponde alla confisca estesa, la Corte precisa, da un lato, che, al fine di stabilire se un reato sia suscettibile di produrre un vantaggio economico, gli Stati membri possono prendere in considerazione le modalità operative, ad esempio il fatto che il reato sia stato commesso nell'ambito della criminalità organizzata o con l'intento di ricavare profitti regolari da reati.

Dall'altro lato, il convincimento del giudice nazionale che i beni derivano da condotte criminose deve basarsi sulle circostanze del caso, ivi compresi gli elementi di fatto concreti e gli elementi di prova disponibili. A tal fine, detto giudice può in particolare prendere in considerazione la sproporzione tra il valore dei beni in questione e i redditi legittimi della persona condannata.

Per quanto riguarda infine la confisca nei confronti di terzi, essa presuppone che siano dimostrate l'esistenza di un trasferimento, da parte di una persona indagata o imputata, di proventi ad un terzo, ovvero l'esistenza di un'acquisizione di siffatti proventi da parte di un terzo, nonché la conoscenza, da parte di tale terzo, del fatto che detto trasferimento o detta acquisizione avevano lo scopo di evitare la confisca.

In terzo luogo, la Corte statuisce che la direttiva 2014/42, letta in combinato disposto con l'articolo 47 della Cedu, osta ad una normativa nazionale la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene del quale si sostenga che appartiene a una persona diversa dall'autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca. Infatti, detta direttiva impone agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché le persone colpite dalle misure da essa previste, ivi compresi i terzi che sostengano, o di cui altri sostenga, che sono i proprietari dei beni alla cui confisca si intende procedere, abbiano diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo al fine di salvaguardare i propri diritti.

Inoltre, la direttiva summenzionata prevede varie garanzie specifiche al fine di assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali di tali terzi. Tra queste garanzie figura il diritto di avvalersi di un avvocato durante tutto il procedimento di confisca, il quale comporta con tutta evidenza il diritto per tali terzi di essere ascoltati nell'ambito di detto procedimento, ivi incluso il diritto di far valere il loro titolo di proprietà sui beni colpiti dalla confisca.