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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 20 ottobre 2026

La Corte costituzionale esaminerà il divieto assoluto di permesso premio per chi è al carcere duro. La campagna sui boss “fuori” dal carcere genera pressione ai giudici. Lo pseudo allarme sui permessi premio ai boss, partito dalle pagine della Stampa e rimbalzato fino in Parlamento, arriva con un tempismo curioso. Tra due settimane, il 2 novembre, la Corte costituzionale si riunirà in camera di consiglio proprio sulla preclusione assoluta che oggi impedisce ai detenuti al 41 bis di ottenere quei permessi. Eppure nessuno, in tutto questo rumore, ha nominato l’ordinanza che ha portato la norma davanti alla Consulta. L’ha firmata il 31 marzo 2026 il magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi: è iscritta al numero 67 del registro ed è pubblicata in Gazzetta Ufficiale dal 6 maggio.

La domanda sul tavolo della Corte è semplice. Un detenuto al carcere duro può chiedere un permesso premio e ricevere da un giudice una risposta nel merito? Oggi no. La sua istanza si ferma sulla soglia, dichiarata inammissibile in automatico, finché resta in vigore il decreto del ministro della Giustizia che gli applica il regime differenziato. Intanto l’inchiesta de Il Tempo raccontava mafiosi e capi clan in uscita dal carcere, la prima pagina del giorno dopo parlava di “allarme dell’Antimafia” e otto parlamentari del Pd in commissione Antimafia chiedevano al ministro Carlo Nordio di riferire. Il Guardasigilli si è detto stupito che il tema fosse stato sollevato da un giornale, trattandosi di decisioni che spettano alla magistratura “nella sua assoluta autonomia e indipendenza”. Il risultato è un’immagine precisa, ma falsa, quella dei boss del 41 bis che escono in permesso, costruita mentre la Consulta si prepara a stabilire se a quei detenuti si debba almeno una risposta motivata nell’eventuale diniego.

Su queste pagine abbiamo già smontato i numeri. I casi raccontati riguardano detenuti che il carcere duro lo avevano già lasciato, accanto a un lungo elenco di istanze soltanto presentate, e quasi sempre respinte. I permessi concessi ogni anno, come ha scritto Simona Musco, si riferiscono all’intera popolazione detenuta e in larghissima parte alla media sicurezza. La cifra dei “200 boss” finita nei titoli risale a un dato del Dap evocato nel maggio 2025 da Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia: un numero che con il carcere duro non c’entra. Questo dipende dalla confusione tra il 4 bis e il 41 bis. Lo stesso procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, intervistato dal quotidiano torinese, ha ricordato che al 41 bis ci sono circa 750 persone e che i benefici li ottiene chi da quel regime è uscito.

Resta una frase dell’inchiesta, da rileggere con il codice sul tavolo: “Ora accade sempre più spesso che i boss assoggettati al carcere duro facciano istanza per ottenere permessi: fino a 15 giorni per un massimo di 45 l’anno. Naturalmente quasi mai è arrivato il parere favorevole della Dna”. Per un detenuto al 41 bis il parere della Direzione nazionale antimafia non ha alcun peso. Con la legge del 2022 che ha riformato l’ergastolo ostativo come sentenziato dalla Consulta, quella domanda è inammissibile. Lo stabilisce l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, inserito dal decreto legge 162 del 2022, il primo del governo Meloni, convertito nella legge 199 dello stesso anno: i benefici possono essere concessi al detenuto in 41 bis “solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato”. La riforma, come detto, rispondeva alla Consulta, che con la sentenza 253 del 2019 aveva fatto cadere la preclusione assoluta ai permessi per i condannati ostativi non collaboranti. Al divieto il legislatore ha sostituito un percorso a ostacoli fatto di allegazioni e oneri probatori. Per chi sta al carcere duro la porta è rimasta sbarrata.

Di cosa si occuperà la Consulta - Il caso da cui nasce la questione riguarda R. M., ergastolano detenuto nella Casa circondariale di Terni. È al 41 bis dal 17 luglio 2014, e l’ultima proroga porta la data del 2 luglio 2024. Il 30 luglio 2025 la difesa ha chiesto un permesso premio da trascorrere con i familiari, ricordando che è padre di figli minorenni, e ha corredato l’istanza delle allegazioni che l’articolo 4 bis oggi pretende: l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, le dichiarazioni dissociative rese nei processi, il percorso intramurario.

Il giudice Fabio Gianfilippi ha scelto di non fermarsi al decreto ministeriale e ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3, 13, 27 terzo comma e 101 della Costituzione. Lo ha fatto sapendo che la Cassazione, con le sentenze 28618 del 2024 e 6766 del 2025, aveva giudicato manifestamente infondati dubbi analoghi. La sua obiezione riguarda chi decide. La preclusione, scrive, non discende più dalla legge ma da un provvedimento amministrativo che promana dal ministro. Il primo decreto dura quattro anni, le proroghe due. Il reclamo va al solo Tribunale di sorveglianza di Roma, con un termine di dieci giorni che la Cassazione considera ordinatorio, e il controllo successivo si limita alla violazione di legge. Un biennio di proroga può scorrere per intero senza che un giudice si pronunci.

Il magistrato richiama la sentenza 349 del 1993, quella che ha tracciato il perimetro costituzionale del 41 bis: l’amministrazione può incidere sulle modalità della detenzione, mai sulla qualità e sulla quantità della pena. Le misure che portano il detenuto fuori dalle mura, permessi premio compresi, restano coperte dalla riserva di giurisdizione dell’articolo 13. Oggi un decreto del ministro decide anche questo. Due confronti rendono la distonia evidente. Per chi è sottoposto alla sorveglianza particolare dell’articolo 14 bis, che presuppone una pericolosità manifestata in carcere, il magistrato valuta comunque l’istanza nel merito. Per l’internato in 41 bis che esegue una misura di sicurezza, la pericolosità sociale resta affidata al magistrato del territorio.

C’è poi un passaggio su cui la Cassazione ha costruito la propria linea, tratta dall’ordinanza 97 del 2021 della Consulta: in costanza del 41 bis l’accesso ai benefici “non risulta possibile”. Le sentenze di legittimità la attribuiscono all’ordinanza 197 del 2021, svista che il rimettente annota. Soprattutto, ne propone un’altra lettura. Quel “non risulta possibile” descriverebbe una difficoltà da verificare caso per caso, e la Corte parlava della liberazione condizionale e del sicuro ravvedimento, requisito estraneo al permesso premio.

Prima della riforma era stata la stessa Cassazione, con la sentenza 42723 del 2021, a censurare il tribunale di sorveglianza che trattava il carcere duro come incompatibile in sé con il permesso. Il ragionamento, che l’ordinanza riprende per esteso, partiva da una constatazione: un decreto può restare formalmente in vigore anche quando la ragione che lo giustificava è venuta meno. In quel caso serve una pronuncia di merito che spieghi perché il beneficio non può essere accordato.

Il passaggio più franco dell’ordinanza riguarda l’esito. Il magistrato ammette che con “decisa probabilità” si arriverebbe comunque a un rigetto. Ma un rigetto motivato, scritto da chi conosce gli atti trattamentali, spiega al condannato perché non è pronto e che cosa gli manca. Una declaratoria di inammissibilità tace. E toglie alle aree educative degli istituti ogni ragione per osservare quei detenuti oltre la buona condotta.

Il 2 novembre la Corte deciderà questo: se un giudice possa leggere un fascicolo prima di chiuderlo. Chi in queste settimane ha raccontato boss del carcere duro in permesso ha descritto ciò che la legge già vieta. Con un effetto collaterale. Se la Consulta dovesse accogliere la questione, la notizia arriverà all’opinione pubblica già convinta che significhi aprire le celle. Ma non sarà così. Non è “tana liberi tutti”.