di Antonio Sasso
ottopagine.it, 31 luglio 2026
“Nel primo semestre del 2026 sono stati recuperati o realizzati oltre 960 posti detentivi”. Lo riporta il comunicato relativo alla settima cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e che si è svolta ieri a Palazzo Chigi. Ma i nuovi posti non hanno inciso sul sovraffollamento: reparti chiusi, manutenzioni rinviate e strutture inagibili hanno ridotto ulteriormente la capienza effettiva degli istituti: così il sovraffollamento ha raggiunto il 139,7 per cento (+6,3 punti rispetto a un anno fa).
di Laura Biarella
Corriere della Sera, 31 luglio 2026
Sono circa 14.583 i detenuti potenzialmente interessati dalle nuove misure, oltre altre 8.173 persone che potrebbero accedervi dalla libertà con patteggiamento speciale, a fronte di 13.276 posti letto nelle comunità terapeutiche. Il provvedimento, di iniziativa governativa, introduce nel Testo Unico stupefacenti i nuovi istituti regolati dagli articoli 94-ter e 94-quater. È stato previsto un fondo da oltre 19 milioni di euro annui a partire dal 2026. La Camera dei deputati il 29 luglio 2026 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che reca “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, già approvato dal Senato lo scorso 10 giugno.
di Stefano Giordano*
Il Riformista, 31 luglio 2026
Centocinquantatré sì, quarantadue no, ottantadue astenuti: con questi numeri la Camera ha varato, in via definitiva, il nuovo articolo 94-ter del Testo Unico Stupefacenti. Chi ha già gridato allo svuota-carceri farebbe bene a leggerlo: si applica solo a condanne non superiori a otto anni, solo a chi aderisce davvero a un programma di cura, solo quando l’affidamento in prova terapeutico non è praticabile. Nessun automatismo, nessuna amnistia mascherata. Curioso il fronte del no. Il M5S vi legge un cedimento sulla certezza della pena. Futuro Nazionale, la ragione opposta: troppa clemenza per chi delinque in stato di dipendenza, nessuna per chi si difende. Due forze sullo stesso voto, partite da premesse agli antipodi.
di Riccardo Renzi
Il Domani, 31 luglio 2026
Per decenni le attività svolte dai carcerati sono rimaste sospese in una zona grigia. Ora l’Inps riconosce l’indennità di disoccupazione anche nei penitenziari, ma con importanti eccezioni. Il vero problema resta la cronica insufficienza delle opportunità lavorative offerte ai detenuti. Per decenni il lavoro penitenziario è rimasto sospeso in una zona grigia giuridica. Da un lato era presentato come uno strumento fondamentale di reinserimento sociale, coerente con la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione; dall’altro, quando il rapporto di lavoro cessava, al detenuto veniva spesso negata quella tutela contro la disoccupazione che rappresenta uno dei pilastri del sistema previdenziale italiano. Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026 l’Inps compie un cambiamento destinato ad avere effetti ben oltre il perimetro degli istituti penitenziari.
di Alberto Iannuzzi*
Il Fatto Quotidiano, 31 luglio 2026
Le vittime hanno diritto alla giustizia e lo Stato ha il dovere di intervenire. Ma proprio nei casi più difficili emerge la vera differenza tra la giustizia ordinaria ed una giustizia minorile matura. È durato davvero poco l’entusiasmo di Matteo Salvini per la notizia dell’arresto di un ragazzo di 14 anni, che il ministro dei trasporti si è subito affrettato a festeggiare come il primo disposto in applicazione del “decreto anti maranza”. Peccato, per lui, che non si trattava di un decreto legge, ma di una semplice proposta del governo, che per divenire legge avrebbe dovuto percorrere il prescritto iter parlamentare. A questo punto c’è da chiedersi: quanto tempo sarà durata la discussione in Consiglio dei ministri di un provvedimento così delicato, da non consentire al vicepremier di rendersi conto che si trattava di un disegno di legge e non di un decreto legge?
di Michele Gambirasi e Mario Di Vito
Il Manifesto, 31 luglio 2026
Rischio scontro con la Commissione Ue: il governo dovrà rivedere le norme sulla sorveglianza che aprivano al “Grande fratello digitale”. Contrordine. O meglio, ritirata. Il decreto legislativo che attua, solo nelle sue parti più poliziesche, l’Ai Act dell’Ue è destinato a cambiare da qui al 4 agosto, quando il consiglio dei ministri dovrebbe licenziarlo. I due articoli incriminati, l’8 e il 10, che allargavano le maglie del controllo facciale senza prevedere autorizzazioni della magistratura, sono finiti nel fuoco incrociato di una maggioranza in fibrillazione e della Commissione Ue.
di Emilio Minervini
Il Dubbio, 31 luglio 2026
Il provvedimento che amplia le prerogative della polizia nell’uso del riconoscimento facciale (senza il vaglio del giudice) riapre il dibattito sul rischio Grande Fratello. La sicurezza ha di certo un prezzo; quand’è che questo diventa troppo alto, gravando tanto sul piatto da sbilanciarlo a discapito dei diritti dei cittadini? È storia antica: già nei giorni drammatici de Covid l’Italia si lacerò sulla “sicurezza sanitaria” che imponeva l’adozione di misure restrittive della libertà personale per contenere il propagarsi dell’infezione. Il quesito è tornato attuale con l’ingresso della legge italiana sull’IA nella fase decisiva per la sua attuazione, e a seguito dell’accelerata, data dal Governo, all’iter di approvazione dello schema di decreto che stabilisce nuove regole in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per le attività di polizia.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2026
La “maggiore affidabilità” del nuovo strumento non è in sé già acclarata, mentre l’istanza di revisione deve prospettare quali siano i diversi risultati certi che il mezzo proposto può raggiungere per ribaltare la condanna. L’intelligenza artificiale non è nuova prova in sé e non è declinabile come fonte di assoluta affidabilità scientifica. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 29015/2026. Infatti, la richiesta di revisione del processo in cui è stata pronunciata condanna deve fondarsi su prove nuove. Ma, nella nozione di nuova prova rientra anche la possibilità di rivalutazione - di quelle su cui si è ritenuta raggiunta la dimostrazione della responsabilità penale del condannato - attraverso l’applicazione di inediti strumenti tecnici, aggiornati dal progresso scientifico, e capaci di raggiungere un risultato diverso da quello che si era consolidato con il giudicato di cui si chiede la revisione. Pertanto non costituisce prova nuova l’affermata possibilità di ribaltare le conclusioni raggiunte con la condanna solamente perché si propone la rivalutazione della prova acquisita tramite l’impiego di strumenti di nuovo conio che utilizzano l’intelligenza artificiale.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2026
Per la Cassazione, sentenza n. 28898/2026, la deroga prevista dall’art. 291, co. 1-quater, c.p.p. non si estende ai coindagati. L’omissione determina una nullità a regime intermedio. Le Sezioni Unite penali offrono una lettura rigorosa della riforma Nordio sul contraddittorio preventivo nelle misure cautelari, affermando che il diritto dell’indagato a essere ascoltato prima dell’applicazione della misura è personale e non può essere sacrificato per esigenze di gestione unitaria di procedimenti con pluralità di indagati. Con la sentenza n. 28898 depositata il 30 luglio, la Cassazione esclude che la deroga prevista dall’articolo 291, comma 1-quater, del codice di procedura penale - modificato dalla legge 114/2024 - possa essere estesa ai coindagati per i quali il previo interrogatorio resta obbligatorio. La Corte chiarisce inoltre che la sua omissione integra una nullità a regime intermedio, deducibile per la prima volta davanti al tribunale del riesame e rilevabile anche d’ufficio.
di Luca Fiori
La Nuova Sardegna, 31 luglio 2026
La Procura apre una inchiesta. Nel tentativo di soccorrerlo, nove agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati. Tragedia nella notte nel carcere sassarese di Bancali, dove un detenuto sardo di 36 anni è morto carbonizzato a causa di un incendio divampato nella cella del reparto sanitario dell’istituto penitenziario. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe appiccato personalmente il rogo. Nel tentativo di soccorrerlo, nove agenti della polizia penitenziaria hanno riportato lievi ustioni e un’intossicazione da fumo. Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sono stati medicati e sottoposti agli accertamenti del caso.
- Sassari. La presidente della Camera penale: “Grande dolore, la realtà è drammatica”
- Enna. Carcere “Luigi Bodenza” al collasso: affollamento del 145,4% e personale insufficiente
- Roma. Una Casa della comunità nel carcere di Rebibbia: accordo per un poliambulatorio gratuito
- La Spezia. In carcere una cucina professionale per la formazione delle persone detenute
- Mattarella: “Se le leggi cambiano con la cronaca, lo Stato abdica”










