di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 maggio 2026
Nel 2025, nelle carceri italiane, si sono tolte la vita almeno 82 persone. Dall’inizio del 2026, altre 24. Tra loro c’è un ragazzo di 17 anni, arrivato dalla Tunisia come minore straniero non accompagnato, morto nell’istituto penale per minorenni di Treviso dopo poche ore di detenzione. Il tasso di suicidi si attesta a 13 ogni 10.000 detenuti: se la stessa proporzione valesse fuori dal carcere, in Italia si conterebbero 78.000 suicidi l’anno. Sono i dati con cui si apre il XXII Rapporto di Antigone, intitolato “Tutto chiuso”, frutto di 102 visite di monitoraggio svolte nel 2025 dagli osservatori dell’associazione nelle carceri di tutta Italia. Il quadro che emerge non è frutto del caso. Dal 2022, il sistema penitenziario si è chiuso progressivamente per effetto di circolari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 21 maggio 2026
Un dramma che si consuma “nel silenzio generale”. È la denuncia di don Paolo Selmi, presidente di Fondazione Casa della Carità a Milano, unita a un forte appello alla politica contro “chi pensa di risolvere tutto aumentando la repressione o costruendo nuove carceri”. Il progetto sperimentale tra Fondazione e carcere di San Vittore. “Una società che pensa di risolvere tutto aumentando la repressione o costruendo nuove carceri non si interroga sulle cause profonde dell’esclusione sociale e del disagio. Ogni suicidio in carcere è una sconfitta per lo Stato e per la comunità, e il silenzio sul cercare non fa bene alla democrazia”.
di Matteo Prioschi
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2026
Esenzione se l’interruzione del rapporto di lavoro è collegata a cause esterne alla volontà dell’azienda e del lavoratore. Se un datore di lavoro, diverso dall’amministrazione penitenziaria, licenzia un detenuto suo dipendente non deve versare il ticket di licenziamento se l’interruzione del rapporto di lavoro è dovuta a eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti. È il caso, ad esempio, della revoca, al detenuto, del permesso al lavoro esterno oppure il trasferimento in un altro istituto penitenziario.
di Frank Cimini
L’Unità, 21 maggio 2026
Alfredo Cospito e l’Indonesia. Cosa c’entrano? La fantasia e l’immaginazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio e delle sue teste d’uovo non hanno limiti. Tra i motivi per i quali hanno prorogato di altri due anni l’applicazione dell’articolo 41 bis del regolamento carcerario ci sono delle cose assolutamente surreali. Dicono e scrivono dal ministero di attentati incendiari fatti in Indonesia da una cellula anarchica tra il 2024 e il 2025 che dimostrerebbero la pericolosità tuttora attuale di Cospito. Come faccia un detenuto ristretto in un carcere di massima sicurezza con il regime più duro possibile a essere messo in relazione con quanto accade in un paese lontano dall’altra parte del mondo non si capisce.
di Simona Musco
Il Dubbio, 21 maggio 2026
Le linee guida resistono alle pressioni esterne: solo piccoli emendamenti per evitare ricadute organizzative. Voto finale in plenum il 3 giugno. “Sulla protezione reputazionale non arretriamo”. Le pressioni esterne non hanno funzionato. Il Csm non ha alcuna intenzione di riscrivere le regole anti-gogna, né di rinunciare all’obbligo di rettifica contestato da diversi procuratori. Magistrati che, stando a quanto trapela, si sarebbero lamentati soprattutto a mezzo stampa, e non direttamente coi consiglieri togati, gettando comunque una parte di Palazzo Bachelet nel panico. Una reazione passeggera: alla fine è bastato proporre cinque emendamenti mirati per lasciare il testo intatto nella sostanza, correggendo il tiro esclusivamente laddove si rischiavano cortocircuiti organizzativi. Nessun “autobavaglio”, dunque, ma regole che consentano di non trasformare la doverosa comunicazione giudiziaria in una sentenza prima del processo, mentre i giornalisti continueranno a ricevere gli atti come sempre è accaduto, persino laddove si era tentato di evitarlo con leggi specifiche.
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 21 maggio 2026
Dopo il bombardamento mediatico del quotidiano di Travaglio, il Csm rinvia l’adozione delle linee guida sui rapporti fra pm e media. Misure di civiltà che permetterebbero a chi ha subito una detenzione ingiusta o un’accusa infondata di vedere diffusa la notizia della propria assoluzione. Il bombardamento mediatico degli ultimi giorni da parte del Fatto sul presunto “bavaglio” (in realtà inesistente) che il Consiglio superiore della magistratura avrebbe voluto imporre alle procure ha avuto successo: ieri il plenum del Csm ha infatti deciso di rinviare la discussione sulle nuove “Linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 21 maggio 2026
Professore avvocato Oliviero Mazza, ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, cosa ne pensa delle nuove linee guida del Csm sulla comunicazione istituzionale? Basterebbe rispettare le leggi vigenti, senza bisogno dei soliti provvedimenti di soft law che, come noto, lasciano il tempo che trovano. Ci sono regole precise tanto nel codice di procedura penale quanto in quello penale sostanziale che vengono sistematicamente violate a tutti i livelli. Non mi convince l’idea stessa di una “comunicazione” istituzionale. Ritengo, invece, che i magistrati debbano parlare con i loro provvedimenti e con la loro azione, senza comunicazioni di sorta. Se l’atto è ostensibile, i mezzi di informazione possono avervi accesso nelle forme di legge, altrimenti la questione è chiusa in partenza.
di Errico Novi
Il Dubbio, 21 maggio 2026
Non è la prima volta che i pubblici ministeri indagano un avvocato non perché sorpreso nel compimento di attività illecite, ma perché passa per attività illecita la stessa funzione difensiva. Capita meno di frequente che le accuse a un penalista si elevino a tal punto da consentire, nei suoi confronti, il ricorso alle intercettazioni. Ma a volte capita. Solo che a Perugia, dove a essere stata “spiata” è una valentissima e stimatissima avvocata, Daniela Paccoi, si sono dimenticati di spegnere le microspie. Le hanno lasciate accese in tutte e quattro le sale colloqui del carcere. E così ora, nei file custoditi dalla Procura, ci sono le conversazioni di almeno altri 6 legali del Foro umbro, totalmente estranei all’inchiesta su Paccoi, con altri detenuti altrettanto ignari ed estranei al caso “di partenza”.
di Pietro Alessio Palumbo
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2026
Rileva la condotta tenuta contro il pubblico ufficiale che reca offesa all’istituzione carceraria e istiga alla disobbedienza verso gli agenti penitenziari con la conseguenza di mettere a rischio la sicurezza in tale ambito. La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 15023/2026 - ha chiarito che l’offesa rivolta a pubblici ufficiali operanti in ambiente carcerario non può essere letta come un episodio isolato di mera intemperanza verbale quando le espressioni offensive si inseriscono in una condotta complessiva di aggressione, intimidazione e sistematica delegittimazione dell’autorità. La sesta sezione penale, pronunciandosi su una vicenda maturata all’interno di una casa circondariale ha affermato un principio di forte impatto pratico: la tutela del prestigio della funzione pubblica non riguarda soltanto l’onore personale del singolo agente, ma investe direttamente la tenuta dell’ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2026
Per la Cassazione, sentenza n. 8201/2026, chi provoca o accetta uno scontro violento può invocare la scriminante solo davanti a una reazione del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto al rischio accettato. Quando scatta, se scatta, la scriminante della legittima difesa per chi ha accettato una sfida? Per esempio, andare sotto casa di una guardia giurata dopo giorni di aggressioni e violenze reciproche, in due e armati di una spranga, significa accettare anche il rischio di una reazione anche armata. Per questo la legittima difesa non può essere invocata. La risposta dell’avversario, infatti, deve essere del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto al pericolo originariamente accettato. Lo afferma la Cassazione, sentenza n. 8201/2026, confermando la condanna per l’omicidio di una guardia giurata uccisa al culmine della colluttazione scoppiata davanti alla sua abitazione.
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