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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 23 gennaio 2024

La Cassazione, Prima Sezione Penale, ha emesso la sentenza n. 3228- 23 in risposta a un ricorso presentato da un detenuto sottoposto al regime del 41 bis. Tale ricorso riguardava un reclamo precedentemente respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, il quale aveva esaminato la richiesta del recluso di poter avere colloqui visivi senza vetro divisorio con il figlio minorenne, pur essendo quest’ultimo di età superiore ai 12 anni, soglia in cui dovrebbe essere consentito il colloquio con l’obbligo di non avere alcun contatto fisico. L’uso del condizionale, come si vedrà, non è usato a caso. Per comprendere i fatti, è necessario ripercorrere quanto accaduto. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva respinto la richiesta del detenuto, ritenendo mancasse una valida ragione per assimilare il figlio del condannato a un minore al di sotto dei dodici anni. La perizia condotta sul ragazzo non aveva rilevato alterazioni significative nello sviluppo psichico che giustificassero un trattamento simile a quello riservato agli infra dodicenni. In dettaglio, il ragazzo era stato descritto come sereno e stabile, ben inserito nel contesto scolastico e familiare, con una pratica sportiva regolare. Di conseguenza, il Tribunale aveva concluso che mancava un fondamento giuridico per consentire colloqui senza l’uso di vetro divisorio. Riguardo alla durata dei colloqui, il magistrato aveva confermato la correttezza della sua decisione (ovvero un’ora sola), sottolineando che al reclamante era concesso un periodo di tempo dedicato ai colloqui, con il diritto di determinare la durata di ciascun incontro con i congiunti.

Il ricorso e le questioni sollevate - Il detenuto, tramite il suo difensore, aveva presentato due atti di ricorso. Nel primo, datato 6 febbraio 2023, era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente aveva invocato gli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione Italiana. L’articolo 3 era stato richiamato per evidenziare una distinzione irragionevole tra la situazione del minore infra quattordicenne e quella dell’infra dodicenne, facendo riferimento all’articolo 98 del codice penale, il quale esclude l’imputabilità dell’infra quattordicenne. L’articolo 31 era stato invocato in virtù dell’importanza dell’esigenza del minore di mantenere il rapporto con il padre, ritenendo che tale esigenza dovrebbe prevalere sulle altre giustificazioni per l’uso del vetro divisorio.

L’articolo 117 era stato richiamato in relazione ai presunti conflitti con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso aveva anche sollevato la questione di violazione di legge e vizio di motivazione, affermando che l’ordinanza impugnata avrebbe distorto la consulenza tecnica sull’evoluzione psicologica del figlio del ricorrente, sostenendo che la relazione evidenziava una drastica interruzione della continuità affettiva in un bambino con tratti d’immaturità.

Nel secondo atto di ricorso, datato 14 febbraio 2023, il detenuto aveva sollevato un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Si era sottolineato il fatto che il Tribunale aveva ritenuto esistere una facoltà di scelta da parte del detenuto su chi escludere dai colloqui visivi, senza fornire motivazioni in merito alle ragioni per cui il ricorrente doveva essere privato del diritto al mantenimento delle relazioni personali con il mondo esterno. Si era affermato che ciò costituiva una violazione del diritto soggettivo del ricorrente e una compressione del suo diritto all’affettività. In particolare, si era evidenziato che la mancata concessione della possibilità di trascorrere un’ora da solo con il figlio minore sarebbe stata una restrizione non congrua e non proporzionata alle finalità di sicurezza pubblica sottese al regime del 41 bis.

La decisione della Consulta - La Corte di Cassazione ha richiamato la sentenza n. 105 del 6 aprile 2023, in cui la Corte Costituzionale aveva già interpretato il sistema normativo vigente riguardo all’utilizzo del vetro divisorio nei colloqui tra detenuti e familiari. Come già riportato da Il Dubbio, la decisione della Corte Costituzionale, che ha giocato un ruolo cruciale nella definizione dell’interpretazione del sistema normativo in questione, ha posto la tutela dei diritti del detenuto e la considerazione degli interessi costituzionali al centro della sua decisione. Questa interpretazione ha aperto la possibilità di colloqui senza vetro divisorio anche con minori ultra dodicenni, quando giustificato da ragioni valide e adeguatamente motivate. La Consulta ha chiarito che una disciplina che escluda completamente la possibilità di mantenere un contatto fisico durante i colloqui visivi con i familiari, inclusi quelli in età più giovane, sarebbe certamente in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 27 della Costituzione. Tuttavia, tale esclusione, sulla carta, non esiste. I giudici delle leggi hanno evidenziato che i colloqui con i familiari rappresentano un momento a rischio per l’obiettivo del regime detentivo differenziato, ovvero impedire i collegamenti tra i detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali e i membri di tali organizzazioni che sono liberi. Pertanto, durante i colloqui, è legittimo adottare misure rigorose per impedire il passaggio di oggetti. Tuttavia, il legislatore non ha specificato le soluzioni tecniche pertinenti, limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano ‘ attrezzati’ per prevenire tale passaggio.

Per essere più chiari, la Corte Costituzionale ha interpretato il sistema normativo vigente, evidenziando che il legislatore non ha specificamente imposto l’utilizzo del vetro divisorio, ma ha vietato il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi. Inoltre, ha sottolineato che, nonostante l’efficacia del vetro divisorio nel prevenire il passaggio di oggetti, la sua adozione non è obbligatoria secondo il testo della disposizione primaria. La Consulta ha indicato che diverse soluzioni tecniche potrebbero essere considerate adeguate, bilanciando gli interessi costituzionali coinvolti, come la tutela del diritto del detenuto di mantenere relazioni affettive con i minori e la necessità di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. La conclusione della sentenza costituzionale di aprile scorso è che l’amministrazione penitenziaria può disporre colloqui senza vetro divisorio anche con minori ultra dodicenni, previa adeguata motivazione. Alla luce della pronuncia della Consulta, la Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari con rinvio per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, quindi, è chiamato a riesaminare il reclamo alla luce della diversa interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale.