di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2023
Al detenuto al 41-bis non può essere riconosciuto un diritto incondizionato ai colloqui telefonici e visivi a distanza, con il familiare sottoposto allo stesso regime speciale. L’esigenza di assicurare il diritto a coltivare la relazione con il parente non può, infatti, andare a discapito della sicurezza interna dell’istituto o pubblica.
Il punto di equilibrio, nel contemperare i diversi interessi in gioco, sta nel valutare volta per volta tutti gli elementi che potrebbero impedire l’accesso al beneficio. Dando un peso anche al parere, non vincolante, contenuto della Direzione distrettuale antimafia. Partendo da questo principio la Cassazione, ha accolto il ricorso della casa circondariale e del ministero della Giustizia, contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva dato assecondato la richiesta di detenuto al 41-bis di recuperare i colloqui telefonici con la sorella, sottoposta anche lei al regime differenziato, che erano stati negati dall’amministrazione penitenziaria.
La difesa del detenuto, in quell’occasione, aveva invocato proprio un precedente della Suprema corte (sentenza 7453/2015) con il quale i giudici di legittimità avevano affermato che il diritto al colloquio visivo con i congiunti, o alla telefonata sostitutiva, del sottoposto al 41 bis ha natura soggettiva. E va garantito anche se il familiare sconta la pena con lo stesso regime. Questo senza ulteriori valutazioni discrezionali dell’autorità amministrativa e senza previo parere obbligatorio della Dda. Previsione quest’ultima contenuta in una circolare del Dap del 2017, considerata eccentrica rispetto allo scopo del trattamento.










