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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 3 novembre 2023

Il magistrato di Sorveglianza ha autorizzato Sandro Lo Piccolo, detenuto al 41 bis, a effettuare un colloquio di un’ora con suo padre, Salvatore, anche lui detenuto nel regime differenziato. Bilanciato il diritto all’affettività con la sicurezza. Concessa la possibilità a Sandro Lo Piccolo, recluso al 41 bis, di poter effettuare un colloquio con suo padre Salvatore, sempre recluso nel carcere duro, colui che è stato uno degli esponenti di primissimo piano di Cosa nostra e conosciuto soprattutto per essere stato l’autista del boss Rosario Riccobono, ucciso nel 1982. Grazie al ricorso presentato dal detenuto, tramite l’avvocata Fabiana Gubitoso del Foro de L’Aquila, il magistrato di Sorveglianza ha accolto la richiesta in merito al diniego da parte dell’amministrazione penitenziaria.

Il 31 ottobre 2023, il magistrato di Sorveglianza ha emesso l’ordinanza numero 2023/1693 relativa al detenuto Sandro Lo Piccolo, classe 1975, attualmente recluso al carcere duro presso la Casa circondariale di L’Aquila. L’ordinanza, come detto, riguarda il reclamo presentato da Lo Piccolo figlio ai sensi degli articoli 35 bis e 69 comma 6 lettera b) dell’Ordinamento penitenziario, volto a contestare il diniego del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativo alla richiesta di svolgere un colloquio visivo con suo padre, anch’esso detenuto e sottoposto al regime differenziato del 41 bis presso la Casa di reclusione di Parma.

Dopo aver esaminato attentamente tutti gli atti del caso, il magistrato ha rilevato che il detenuto aveva presentato il reclamo il 22 febbraio 2023, lamentando che le condizioni detentive dei suoi familiari gli impedivano di effettuare regolari colloqui visivi mensili con gli stessi. Tuttavia, il Dap aveva respinto la richiesta del detenuto in seguito al parere contrario trasmesso dalla competente Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Quest’ultima aveva evidenziato che sia il detenuto che suo padre erano esponenti di massimo livello di Cosa nostra, sottolineando il rischio di scambiare informazioni sensibili durante i colloqui visivi, influenzando così le decisioni dell’organizzazione criminale.

Il magistrato di Sorveglianza ha sottolineato che, nonostante il detenuto fosse sottoposto al regime del 41 bis che impone restrizioni significative, il diritto di avere colloqui con i familiari è garantito. Ha precisato che la protezione dei rapporti familiari è sancita al livello costituzionale e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e qualsiasi limitazione a questo diritto deve essere giustificata da leggi esplicite e deve essere proporzionata agli interessi superiori dell’ordinamento.

Inoltre, il magistrato - come d’altronde ha sottolineato l’avvocata Gubitoso nel ricorso - ha rilevato che il regolamento penitenziario agevola i contatti dei detenuti con il mondo esterno, compresi i familiari, e sottolinea l’importanza di mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le loro famiglie. Ha anche osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata, un detenuto sottoposto al regime differenziato può essere autorizzato a effettuare colloqui con altri detenuti mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, garantendo così la sicurezza interna degli istituti e la sicurezza pubblica.

Alla luce di queste considerazioni, il magistrato di Sorveglianza ha deciso di accogliere il reclamo presentato da Sandro Lo Piccolo, ordinando all’Amministrazione penitenziaria di assicurare al detenuto un colloquio visivo della durata di un’ora con suo padre, Salvatore Lo Piccolo, ristretto nella Casa di reclusione di Parma. Il colloquio avverrà in videocollegamento attraverso le piattaforme informatiche a disposizione dell’Amministrazione, con le prescrizioni proprie dei colloqui dei detenuti sottoposti al regime 41 bis, inclusi il controllo auditivo e l’audio-videoregistrazione. Con questa decisione, il magistrato di sorveglianza ha bilanciato il diritto del detenuto di mantenere i legami familiari con le esigenze di sicurezza dettate dal regime differenziato, garantendo al contempo che il detenuto abbia l’opportunità di mantenere un legame minimo con suo padre attraverso il colloquio visivo.