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di Umberto Maiorca

perugiatoday.it, 5 febbraio 2026

Le emoji possono nascondere messaggi segreti, bloccata la corrispondenza al detenuto al 41 bis. Lo ha deciso la Cassazione rispondendo al ricorso di un detenuto del carcere di Spoleto al quale era stata sequestrata una lettera piena di emoji e una frase criptica. I giudici, però, hanno dato ragione al ricorrente su un altro fronte, annullando la decisione di trattenere anche un biglietto di auguri, due fotografie e la copia della carta d’identità del cognato del detenuto, ordinando al Tribunale di sorveglianza di Perugia di riesaminare questa parte, spiegando meglio i motivi del pericolo per la sicurezza.

La vicenda ha inizio nell’ottobre 2024. Il detenuto riceve dalla sorella un plico contenente un biglietto di auguri, due fogli manoscritti, due fotografie, una delle quali ritrae un uomo non riconosciuto dalla direzione del carcere e la fotocopia della carta d’identità dello stesso uomo. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva disposto il trattenimento di tutta la corrispondenza, ritenendo che costituisse un “pericolo per l’ordine e la sicurezza”. Il detenuto aveva presentato reclamo, spiegando che l’uomo nelle foto era suo cognato e che avendo richiesto un colloquio straordinario con lui, aveva fornito i documenti per l’accertamento dell’identità.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel giugno 2025, aveva rigettato il reclamo, considerando l’uomo, pure essendo il cognato, un “estraneo alla cerchia degli stretti familiari”. Sulla lettera manoscritta, i giudici avevano evidenziato la presenza di simboli (emoji) e di “un periodo non comprensibile”, ritenendo che potesse veicolare messaggi criptici.

La Cassazione ha confermato il trattenimento della lettera scritta a mano confermando il sospetto “che messaggi apparentemente innocui (come frasi incomprensibili o emoji)” possano nascondere in realtà comunicazioni cifrate. Per il biglietto, le foto e il documento, invece, il trattenimento è annullato dopo aver trovato che la motivazione del Tribunale di Perugia è “insufficiente e manifestamente illogica”. Sul biglietto di auguri i giudici non hanno spiegato perché rappresenti un pericolo e considerare “estraneo alla cerchia familiare” il cognato è illogico, sottolineando che “che la restrizione di un diritto fondamentale (la corrispondenza) deve essere eccezionale, motivata e proporzionata”. Da qui il rinvio al Tribunale di Perugia per il riesame della questione.