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di Giulia Fiorelli*

Il Riformista, 27 aprile 2024

È trascorso un anno da quando si concludeva il digiuno dell’anarchico Alfredo Cospito, la cui vicenda giudiziaria ha riportato prepotentemente sotto i riflettori dell’opinione pubblica il regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. penit. Sopito il clamore giornalistico, il regime di “carcere duro” sembra essere tornato nuovamente nell’ombra e, con esso, l’attenzione alle esigenze di tutela dei diritti delle persone ristrette al 41-bis. Quella vicenda ha lasciato, però, sul tappeto numerosi ed irrisolti interrogativi, la risposta ai quali rende non più differibile un confronto, senza pregiudizi, sulle possibili prospettive di riforma di questo istituto così controverso.

Un profilo, in particolare, merita oggi di essere radicalmente rimeditato. Si tratta di quell’anomalia processuale che, dal 2009, scarica interamente sul Tribunale di sorveglianza di Roma, a guisa di giudice speciale, la responsabilità esclusiva a decidere sui reclami avverso il provvedimento ministeriale che applica o proroga il regime di 41-bis. In deroga al criterio del locus custodiae, il legislatore ha optato, infatti, per una competenza funzionale centralizzata presso il tribunale capitolino, nel chiaro intento di ovviare al rischio di orientamenti giurisprudenziali “a macchia di leopardo”, in grado di vanificare il regime differenziato; dimentico, forse, del ruolo nomofilattico già riservato dall’ordinamento giudiziario alla Corte di cassazione.

In assenza di altre ragioni che valgano a giustificare la specialità del Tribunale di sorveglianza di Roma, nel perseguire le finalità proprie del regime differenziato, l’obiettivo di “blindare” la giurisprudenza in materia di “carcere duro” non riesce, però, a superare i dubbi di illegittimità che aleggiano intorno a questa previsione, con riferimento al principio di naturalità e precostituzione del giudice (art. 25, comma 1, Cost.), La centralizzazione della competenza, per dichiarati fini di omogeneità nelle decisioni, non risponde, infatti, ad alcuna logica specifica che sorregga la verifica dei presupposti per l’adozione o la proroga del provvedimento ministeriale.

Anzi. Tale accentramento finisce per vanificare la regola del iudex domesticus, che include, nel Tribunale di sorveglianza, il magistrato sotto la cui giurisdizione è posto il condannato (art. 70, comma 6, ord. penit.). Il pregiudizio, a questo punto, è duplice. Per un verso, il detenuto viene privato di quel giudice che, meglio di tutti, è in grado di garantire una conoscenza diretta e più profonda del percorso penitenziario intrapreso; per altro verso, all’organo giudicante competente in materia di reclami vengono sottratte informazioni importanti sulle condizioni locali effettive dei detenuti ristretti in carceri dislocate lontano dalla Capitale.

Non è infrequente, infatti, che il Tribunale decida senza avere la disponibilità delle relazioni dell’Istituto penitenziario, sebbene gli esiti del trattamento siano oggetto specifico di accertamento ai fini della proroga del regime. Non meno rilevanti sono, poi, le ricadute applicative che la traslatio al Tribunale romano ha provocato sulla gestione dei reclami. La concentrazione della competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Roma, già afflitto da gravissime criticità per la cronica carenza strutturale ed organica, ha comportato un significativo aumento del carico di lavoro complessivo, con conseguente allungamento dei tempi di fissazione delle udienze. Con tutto ciò che ne consegue in punto di effettività del rimedio, vanificata dall’inosservanza sistematica del termine legale di dieci giorni previsto per la decisione.

La dilatazione dei tempi di trattazione delle procedure di reclamo, connessa al carico di lavoro centralizzato in un unico Tribunale, finisce, infatti, per neutralizzare il diritto ad un ricorso effettivo, espressamente tutelato dall’art. 13 Cedu, sul quale la giurisprudenza di Strasburgo ha già avuto occasione di esprimersi. E stante l’aggravarsi delle condizioni di dissesto nelle quali operano gli uffici di sorveglianza di Roma, il rischio di nuove censure da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo non è affatto teorico.

Proprio tale aspetto rende, pertanto, urgente una presa di posizione decisiva a livello legislativo circa il ripristino della “naturale” competenza in capo al giudice del tribunale del distretto di appartenenza del detenuto. Già nel 2008 e, di nuovo, nel 2017, l’Unione Camere Penali Italiane avanzava la proposta di abolire la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, registrando una convergenza di vedute con l’Associazione Nazionale Magistrati per intraprendere una battaglia comune su questo tema. Occorre, allora, ripartire da lì. *Professore associato di diritto processuale penale