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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 2 aprile 2026

Il magistrato di sorveglianza di Spoleto solleva questione di legittimità: al centro la legge del 2022 che “sottrae” la valutazione al giudice. La Corte Costituzionale dovrà occuparsi di una delle questioni più delicate che riguardano il carcere duro: i detenuti al 41 bis possono presentare istanza di permesso premio e ottenere una risposta nel merito, oppure la loro richiesta va respinta a prescindere, senza che nessun giudice la esamini? Dal 2022 la legge del Governo Meloni, quella che teoricamente ha abolito la preclusione assoluta ai benefici come sancito dalla Corte Costituzionale (ergastolo ostativo), dice la seconda. Ma il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che quella risposta debba essere verificata dalla Consulta. L’ordinanza porta la firma di Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto, ed è scaturita dall’istanza dell’avvocata Barbara Amicarella, del foro dell’Aquila, che assiste un detenuto recluso al carcere duro da oltre undici anni.

È stata la stessa legale a chiedere al magistrato di sollevare la questione di illegittimità costituzionale. Il suo assistito è condannato all’ergastolo con isolamento diurno e sottoposto al 41 bis ininterrottamente dal luglio 2014, con l’ultima proroga disposta dal Ministro della Giustizia nel luglio 2024. L’istanza riguarda la concessione di un permesso premio per motivi familiari, e porta all’attenzione del giudice l’assenza attuale di collegamenti con organizzazioni criminali, le dichiarazioni dissociative rese in diversi procedimenti e il percorso svolto in carcere negli anni.

Il problema è che nel 2022, con il decreto legge 162 convertito nella legge 199, l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario è stato modificato in un punto specifico. Il comma 2, ultima parte, stabilisce ora che i benefici penitenziari, inclusi i permessi premio, possono essere concessi a un detenuto al 41 bis soltanto dopo che il provvedimento applicativo di quel regime speciale sia stato revocato o non prorogato. Il significato pratico è semplice: finché sei al 41 bis, la tua istanza non viene esaminata. Viene dichiarata inammissibile. Non c’è rigetto con motivazione, non c’è valutazione individuale, non c’è nessun giudice che pesi le prove portate dalla difesa. C’è una porta sbarrata, e la chiave è in mano al Ministro della Giustizia.

Gianfilippi ha ritenuto di non poter semplicemente applicare questa norma senza chiedersi se regga al confronto con la Costituzione. Ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale e trasmesso gli atti alla Consulta, sospendendo il procedimento. Il ragionamento è lungo e tecnico, ma il punto centrale è il seguente: la preclusione all’esame del permesso premio non deriva da una scelta astratta del legislatore sui reati più gravi, ma da un decreto del Ministro della Giustizia. È un atto amministrativo, non una legge, a stabilire se un magistrato può o non può valutare nel merito la richiesta di un condannato di trascorrere alcune ore fuori dal carcere con i propri familiari.

La Costituzione e le “chiavi” del ministro - Questo aspetto entra in collisione con l’articolo 13 della Costituzione, quello che riserva all’autorità giudiziaria le decisioni che toccano la libertà personale. I permessi premio consentono al detenuto di uscire temporaneamente dal carcere: sono misure extramurarie. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 349 del 1993, aveva già spiegato che queste misure appartengono per natura alla giurisdizione, non all’amministrazione penitenziaria. Non possono dipendere da un decreto firmato dal Ministro.

C’è poi il contrasto con l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, sul principio secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Il magistrato di sorveglianza è il giudice della rieducazione: conosce il detenuto, segue il suo percorso, valuta se stia cambiando. Con la norma del 2022, per tutto il tempo in cui il 41 bis è in vigore, quel giudice non può fare nulla. Non può valutare il percorso intramurario, non può nemmeno rifiutare motivando nel merito. Deve limitarsi a prendere atto del decreto ministeriale e chiudere il fascicolo. L’ordinanza richiama anche l’articolo 101 della Costituzione: non è la legge a escludere certi benefici, è il decreto del Ministro che, rinnovando il 41 bis ogni due anni, tiene la porta chiusa. E quel decreto può rinnovarsi indefinitamente.

Non è la prima volta che la Consulta si trova davanti a questioni simili. Nel 2019, con la sentenza 253, aveva già dichiarato incostituzionale una preclusione assoluta: quella che impediva ai condannati per reati ostativi di accedere ai permessi premio senza aver collaborato con la giustizia. Quella sentenza aprì la strada alle valutazioni individuali, caso per caso. Il decreto legge del 2022 ha reintrodotto una preclusione analoga, ma con una differenza che il magistrato di Spoleto considera peggiorativa: quella era ancorata alla legge, questa discende da un atto amministrativo. La preclusione che la Consulta aveva eliminato nel 2019 è rientrata dunque sotto una forma diversa.

Le sentenze della Cassazione - La Cassazione si era pronunciata in senso opposto, ritenendo in due sentenze recenti, la 28618 del 2024 e la 6766 del 2025, che la questione fosse manifestamente infondata. Gianfilippi ne è consapevole, e dedica parte dell’ordinanza a spiegare perché non condivide quel ragionamento. Il cuore del disaccordo sta nell’interpretazione di un passaggio in cui la Corte Costituzionale aveva parlato di incompatibilità tra 41 bis e accesso ai benefici penitenziari.

La Cassazione legge quel passaggio come un avallo alla norma del 2022. Gianfilippi lo legge diversamente: la Consulta parlava di una difficoltà di merito, non di una preclusione processuale invincibile. Tra le due cose c’è una distanza enorme. Dire che un permesso premio sarà probabilmente negato perché il detenuto risulta ancora pericoloso è cosa ben diversa dal dire che la sua richiesta non può nemmeno essere esaminata.

L’ordinanza spiega anche la meccanica concreta del 41 bis per far capire perché questa preclusione pesi così tanto nel tempo. Una prima applicazione del regime dura quattro anni, le proroghe successive durano due anni ciascuna. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, unico competente sui reclami, ha tempi dilatati e la giurisprudenza è costante nel dire che il termine di dieci giorni per la decisione non è vincolante. È possibile che l’intera durata di una proroga biennale scorra senza che intervenga alcuna decisione. Un condannato all’ergastolo al 41 bis, quindi, può restare per decenni senza che nessun giudice della rieducazione si occupi della sua posizione individuale.

L’avvocata Amicarella aveva portato davanti al giudice tutti gli elementi che la legge considera rilevanti: l’impossibilità economica del suo assistito di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato, l’assenza documentabile di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, il percorso intramurario sviluppato negli anni, le dichiarazioni dissociative rese nei processi. Ma nessuno di questi elementi può essere messo sul piatto di una bilancia a disposizione del giudice, perché la bilancia stessa non può essere usata. Il procedimento viene chiuso prima di iniziare. Quello che la Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere è se può essere un atto amministrativo del Ministro della Giustizia, e non una valutazione del magistrato, a chiudere la porta ai benefici penitenziari che incidono sulla libertà personale. Se la risposta fosse no, le conseguenze potrebbero andare oltre i permessi premio: l’ordinanza di Gianfilippi segnala espressamente che la Consulta potrebbe estendere il giudizio di incostituzionalità anche ad altri benefici preclusi dalla stessa norma, usando il meccanismo dell’illegittimità conseguenziale previsto dalla legge. L’avvocata Amicarella ha ottenuto quello che non sempre riesce a un difensore in questo campo: convincere un magistrato che il dubbio esiste, è serio, e merita di arrivare fino in fondo.