di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2019
Provvedimento nullo se il mendicante è senza fissa dimora. Il giudice penale può disapplicare l'atto se non si prova la pericolosità. L'accattonaggio e l'abitazione nell'immobile in disuso non bastano per l'ordine di rimpatrio. Il provvedimento è poi nullo se la persona verso il quale è rivolto è senza fissa dimora.
La Cassazione (sentenza 36652) respinge il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Tribunale di assolvere, per insussistenza del fatto, un cittadino rumeno per il reato, che scatta, secondo il Codice antimafia, in caso di mancato rispetto dell'ordine di allontanamento dal Comune, nello specifico Vicenza. Il foglio di via del questore era giustificato dalla pericolosità sociale dell'imputato.
Due gli elementi da cui desumerla: la presenza in un'ex concessionaria di auto, non utilizzata ma di proprietà di terzi, ragione perla quale era stato segnalato per la violazione dell'articolo 633 del Codice penale sull'invasione di terreni ed edifici e l'accattonaggio. Per il Pm bastava a integrare il requisito della pericolosità sociale previsto dalla legge, dimostrata anche dalla personalità dell'imputato: viveva con altri connazionali che avevano precedenti penali, era dedito all'accattonaggio e privo di interessi lavorativi o sociali nel contesto cittadino.
E se è vero - sottolinea il Pm - che il foglio di via presuppone una doppia imposizione, l'assenza dell'indicazione di un luogo di ritorno, cosa molto frequente per i senza fissa dimora, non comporta una patologia tale da essere analizzata dal giudice penale, che non deve entrare nel merito di un atto amministrativo.
L'invito alla Cassazione è ad esprimersi solo sul reato di mancato rispetto dell'ordine di allontanamento - e non sulla nullità dell'atto - magari sulla scia di una precedente sentenza (22687/2013) conia quale, in un caso analogo, lari - sposta era stata affermativa. Per la Cassazione il ricorso è infondato. Il foglio di via poggia sul Codice antimafia che lo prevede quando, le persone dedite alla commissione di reati, siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dal luogo di residenza.
I giudici chiariscono che è legittimo da parte del giudice penale disapplicare il provvedimento amministrativo, se la pericolosità sociale è basata su illazioni. Ed è questo il caso. L'accattonaggio non è un reato, salvo il coinvolgimento di minori o nel caso dei racket dell'elemosina, alle ipotesi elencate dalla Cassazione va aggiunto il reato di accattonaggio molesto, introdotto dalla legge di conversione del decreto sicurezza.
Né l'assenza di un lavoro può portare a concludere, come ha fatto il questore, che l'unica ragione per frequentare Vicenza, era quella di commettere reati. Per quanto riguarda la legittimità dell'ordine e dunque resistenza del reato, la Cassazione prende le distanze dalla sentenza invocata dal Pm e abbraccia un diverso orientamento, secondo il quale il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la conformità alla legge dell'atto amministrativo: la mancata indicazione del luogo in cui far rientro lo rende non valido.
La conclusione raggiunta è in linea anche con l'articolo 16 della Costituzione, che tutela il diritto alla libera circolazione e di soggiorno, salvo motivi di sanità e sicurezza. I giudici ricordano che il foglio di via deve garantire anche chi lo riceve ed è nel suo interesse che la destinazione sia fissata dalla legge. Altrimenti diventa un bando.









