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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2021

 

L'impossibilità di altri mezzi di sostentamento del mendicante è causa di giustificazione della richiesta di elemosina. Non è una sanzione proporzionata quella di cinque giorni di carcere per la mendicante rom che non ha altri mezzi di sostentamento e non può pagare l'ammenda di circa 400 euro inflittale in Svizzera per l'accattonaggio sulla pubblica via. La sproporzione del regime di contrasto al fenomeno della richiesta di elemosina in strada deriva dal contrasto con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela il rispetto della vita privata e familiare.

La Corte Cedu ha perciò condannato la Svizzera con la sentenza sulla domanda n. 14065/15. Secondo la Corte va considerato che la ricorrente di origine e residenza rumene, analfabeta e appartenente a famiglia estremamente povera, non aveva occupazione e non godeva di assistenza sociale. L'accattonaggio - dice la Corte - costituiva per la ricorrente il solo mezzo di sopravvivenza da cui discende il proprio stato di manifesta vulnerabilità. Da cui - in base al diritto fondamentale alla dignità umana - la ricorrente faceva uso dell'accattonaggio esprimendo il proprio disagio e rimediando così ai propri bisogni primari. In conclusione, nel bilanciamento dei diritti la Corte Cedu afferma che la sanzione inflitta alla ricorrente non costituisse una misura proporzionata al fine della lotta alla criminalità organizzata o della tutela dei passanti, dei residenti e dei proprietari di esercizi commerciali. La Corte rigetta così l'argomento del Tribunale federale svizzero che sosteneva che con misure meno restrittive non avrebbero ottenuto lo stesso risultato o un effetto comparabile.