di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 ottobre 2023
Nell’udienza di ieri, giovedì 19 ottobre, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo insieme agli organi centrali di polizia ha chiesto la revoca del regime del 41 bis per Alfredo Cospito. La notizia è stata confermata dal suo avvocato, Flavio Rossi Albertini. Questo non è un fatto da poco. La Dna ha sottolineato davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma di avere una sezione specifica che si occupa del terrorismo di matrice anarchica. Diversi pubblici ministeri che hanno seguito le vicende che hanno dato origine al 41 bis concordano nel ritenere che non sussistano più le condizioni per continuare con questa misura restrittiva. L’ufficio della direzione nazionale concorda con questa linea, pertanto ha ribadito la necessità della revoca. Questa valutazione è di vitale importanza, visto il contesto da cui proviene. La decisione finale spetterà ai giudici nei prossimi giorni, ma questa volta sembrano esserci buone speranze per Cospito.
L’udienza di ieri era stata fissata dopo una istanza dell’avvocato Albertini a seguito dei rigetti da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio di due richieste di revoca anticipata del regime del carcere speciale a cui è sottoposto Cospito che nei mesi scorsi, ricordiamo, ha messo in atto un lungo sciopero della fame. A dicembre dello scorso anno, ricordiamo, sempre il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva confermato la sua reclusione nel regime del 41 bis. Questa decisione era stata attesissima e, purtroppo, il suo esito era prevedibile per chi aveva seguito il caso. Fatto il ricorso, c’era una flebile speranza per la decisione della Cassazione, soprattutto perché l’udienza era stata anticipata a causa dello sciopero della fame.
Ma non c’è stato nulla da fare. I giudici della Corte Suprema hanno confermato la decisione. Come riportato nel verdetto 13258 depositato dalla Prima sezione penale a marzo di quest’anno, se Cospito fosse stato sottoposto a un regime ordinario, avrebbe potuto continuare a essere un punto di riferimento e una fonte di indicazioni per le attività criminali dei suoi sostenitori all’interno della Federazione Anarchica Informale. A causa della sua presunta pericolosità persistente, la Cassazione ha deciso di mantenere il regime del 41 bis per Cospito, confermando l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Tuttavia, la battaglia legale di Cospito non riguardava solo l’esecuzione della pena. La Corte di Cassazione, confermando le condanne di primo e secondo grado, aveva chiesto di rideterminare la pena in modo da adeguarla al reato di “strage contro la personalità interna dello Stato”, previsto dall’articolo 285 del codice penale e punibile con l’ergastolo (Cospito era stato condannato per tentata strage). La gravità del reato - non applicato nemmeno per le stragi di Capaci e di Via D’Amelio - aveva reso probabile anche l’applicazione dell’ergastolo ex ostativo, che rende difficile ottenere benefici come la liberazione condizionale, il lavoro all’esterno, i permessi premio e la semilibertà. Questa era un’altra delle ragioni per cui Cospito aveva iniziato lo sciopero della fame.
Quindi, è stato istituito un nuovo processo davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Torino, in cui le difese degli imputati avevano invocato l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 311 c. p. La valutazione della lieve entità del fatto così devoluta alla cognizione della Corte d’Assise d’appello, non coperta da giudicato e strettamente correlata alla quantificazione della pena da comminarsi, ma svuotata della propria portata attenuante in ragione della caratterizzazione del Cospito quale recidivo reiterato, ha determinato il collegio giudicante a sollevare questione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha deciso che la norma censurata era contraria al principio di uguaglianza e alla determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato. Quindi, Cospito avrebbe potuto beneficiare di uno sconto di pena, eliminando così la norma che avrebbe imposto alla Corte di Appello di Torino di condannarlo all’ergastolo per l’attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Così, nel giugno scorso, nonostante la richiesta dell’ergastolo da parte della procura generale, i giudici di Appello hanno condannato Cospito a 23 anni di carcere, applicando l’attenuante della “lieve entità” del fatto e evitandogli l’ergastolo previsto per il reato di strage politica di cui era accusato.
Eppure, nonostante questa decisione, il regime del 41 bis è rimasto in vigore. Ciò è sorprendente perché, come abbiamo sottolineato in passato, non è chiaro come mai Cospito sia stato sottoposto a questa misura, pensata per prevenire che un boss o un terrorista trasmetta messaggi criptati alla propria organizzazione. Le comunicazioni di Cospito, anche se farneticanti, erano pubbliche e non erano rivolte a un’organizzazione criminale, ma a individui nel mondo anarchico. Inoltre, un elemento fondamentale che il suo avvocato aveva presentato, e purtroppo ignorato, era che la Federazione Anarchica Informale (Fai) non esiste come associazione o organizzazione. Questo non è un dettaglio insignificante, poiché il 41 bis, come stabilito dalla legge che lo ha istituito, è finalizzato a impedire che i boss o i terroristi impartiscano ordini a una organizzazione ben strutturata. Questo non è il caso di Cospito.
Questa situazione è stata ulteriormente confermata dalle motivazioni della sentenza di assoluzione nel processo Bialystok, che coinvolgeva 6 anarchici accusati di vari reati. L’ipotesi investigativa alla base dell’operazione Byalistock aveva presupposto l’esistenza di un gruppo criminale della Federazione Anarchica Informale (Fai) con base a Roma presso il Bencivenga occupato, gruppo che si sarebbe mosso secondo le indicazioni di Cospito. Tuttavia, questa sentenza ha escluso l’esistenza di questa presunta cellula affiliata alla Fai. Ogni azione non poteva essere ricondotta alla Fai come associazione e organizzazione, ma piuttosto alla Fai come metodo. In altre parole, è emersa chiaramente una distinzione tra Fai come metodo e Fai come associazione. Ogni singola azione era attribuibile al “metodo Fai”, ovvero al fenomeno di cooperazione di persone nei reati specifici, ma non poteva essere collegata a un’ipotesi associativa. Anche per questo motivo, la necessità del regime del 41 bis per Cospito non è chiara. Ora anche la Direzione Nazionale Antimafia ha chiesto la sua revoca.










