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di Tiziana Roselli

Il Dubbio, 17 dicembre 2023

L’ordinanza del tribunale di Verona sulle nuove disposizioni introdotte con la riforma Cartabia: l’importo speso per la mediazione obbligatoria viola il principio della tutela giurisdizionale. Incredibile colpo di scena a Verona: un giudice ha emesso un’ordinanza contro le disposizioni deflattive riguardanti le Alternative Dispute Resolution (ADR) introdotte dalla Riforma Cartabia. Questa decisione si basa sull’assunto che i costi elevati violino i principi fondamentali europei in materia di giustizia effettiva.

Dopo le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia, il Tribunale ha rilevato un aumento significativo dei costi per la mediazione che si interrompe al primo incontro, passando da un minimo di 364 euro per le controversie di valore più basso a un massimo di 1.596 euro per quelle di valore più elevato. Secondo il Tribunale, questi costi non sono in linea con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La questione affrontata nell’ordinanza coinvolge una controversia tra un ex cliente e il suo avvocato riguardante responsabilità professionale e inadempienza del contratto di prestazione d’opera professionale. Nonostante l’ex cliente sostenesse che la materia non richiedesse la mediazione obbligatoria, il Tribunale ha interpretato diversamente, includendo questa controversia tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria.

Tuttavia, sorgono dubbi sull’interpretazione della norma, in quanto il concetto di “contratto d’opera” è regolamentato in modo differente rispetto alla “prestazione di opera intellettuale”, sollevando incertezze sull’effettiva inclusione di queste dispute nella mediazione obbligatoria. Nonostante riconosca l’importanza della mediazione obbligatoria, il Tribunale di Verona ha deciso di disapplicare la legge, ritenendola in contrasto con i principi europei sulla giustizia effettiva, specialmente dopo l’aumento dei costi introdotto da un recente decreto ministeriale.

Il Tribunale si è basato sui principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea, affermando che la norma nazionale sulla mediazione obbligatoria non rispetta il requisito che le spese siano proporzionate alle parti coinvolte. Tuttavia, questa decisione presenta un aspetto controverso: la discrezionalità concessa al singolo giudice nella valutazione dei costi “significativi” potrebbe portare a valutazioni soggettive, rischiando di eludere la procedura stabilita e di limitare le opportunità offerte dalla mediazione. Inoltre, sembra che non sia stata considerata adeguatamente la serie di incentivi economici previsti dal legislatore per bilanciare i costi della mediazione, come la riduzione dei costi in casi obbligatori o la possibilità di assistenza legale a spese dello Stato per coloro che sono meno abbienti.