di Salvatore Del Giudice
avvocatodelgiudice.com, 16 ottobre 2026
La misura alternativa non richiede che il condannato sia già cambiato, ma esige ragioni concrete per ritenere che abbia cominciato a farlo. Cass. n. 35871/26. Il reinserimento sociale non coincide con la semplice disponibilità di un lavoro o con l’esistenza di legami familiari. Sono condizioni favorevoli, certamente, ma non necessariamente indicative di un’evoluzione della personalità del condannato. La Cassazione torna sui presupposti dell’affidamento in prova al servizio sociale, con particolare riferimento all’art. 47, comma 3-bis, ordinamento penitenziario, che consente l’accesso alla misura per pene, anche residue, non superiori a quattro anni, richiedendo una valutazione del comportamento tenuto almeno nell’anno precedente alla domanda.
Nel caso esaminato, il Tribunale di sorveglianza aveva formulato una prognosi favorevole valorizzando l’attività lavorativa e il contesto familiare, senza confrontarsi adeguatamente con i procedimenti penali relativi a fatti recenti e con il rifiuto del condannato di intraprendere percorsi dedicati alla violenza domestica. La Corte precisa che la mancata ammissione di colpevolezza non costituisce, da sola, un ostacolo alla concessione della misura, così come non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato. Occorrono, tuttavia, elementi obiettivi dai quali emerga almeno l’avvio di un processo di cambiamento. Né l’imposizione giudiziale di attività trattamentali può sostituire automaticamente la volontà personale di intraprenderle. L’ordinanza viene annullata con rinvio per una nuova valutazione.









