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di Angela Stella

L’Unità, 20 maggio 2026

Intervista a Mauro Palma. “Da quando si è insediato l’esecutivo Meloni nelle carceri si sono prodotti solo 91 posti in più, mentre i detenuti sono aumentati di 8.127 unità”, sottolinea l’ex garante nazionale, che solleva forti dubbi sulle soluzioni cercate dalla destra: “privatistiche e capziose”. Mauro Palma, matematico, giurista già presidente del Collegio dei diritti delle persone private della libertà personale, Gennarino De Fazio, Segretario della UilPf, giovedì scorso ha aggiornato la conta dei suicidi dall’inizio dell’anno a 24 e ha scritto che nelle nostre carceri ci sono 64.550 ristretti a fronte di 46.339 posti disponibili e 20mila agenti mancanti. La situazione è davvero così disastrosa? Il dato fornito riflette la realtà.

Alla data odierna il numero delle persone in carcere è quello riportato da De Fazio, i posti disponibili una ventina in più. Si sa che questo è un numero variabile perché in un patrimonio edilizio così ampio - i 189 Istituti - ci sono sempre nuovi spazi inagibili e altri in cui si completano dei lavori: resta il dato di una media di più di 4500 posti inagibili ogni giorno. Per capire però la fondatezza di molte affermazioni che vengono fatte istituzionalmente, meglio riferirsi ai posti ‘regolamentari’ prendendo la fonte ufficiale. Bene, al 31 ottobre 2022 quando il governo si era appena insediato questi posti erano 51.174; al 30 aprile il ministero ha certificato che erano 51.265. Quindi nei 1277 giorni di governo sono stati prodotti solo 91 posti regolamentari in più. Nel frattempo, il numero di persone detenute è aumentato di 8187 unità, che vuol dire una media di 6 persone e mezzo al giorno. I silenziosi numeri talvolta sono molto eloquenti e svelano tante bugie. Quanto agli agenti non ho il numero esatto, ma ho la consapevolezza di tanta difficoltà che il personale avverte operando sempre in numeri troppo limitati e con turni molto difficili.

 

Il Governo, col sottosegretario Mantovano, ha chiesto una accelerazione sul ddl “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”. In più giovedì al Ministero della Giustizia verrà presentato il “Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti”. Secondo lei sono strade efficaci per migliorare la situazione?

Preferisco considerare in modo distinto le due strade. Il Regolamento che sarà presentato proviene dal decreto-legge n. 92 di due anni fa. Un decreto annunciato come risolutivo, con enfasi ridimensionata già nello stesso giorno della sua approvazione. Offre la possibilità in sé accettabile di luoghi dove la detenzione domiciliare o altre misure possano essere eseguite anche da chi non ha un alloggio in carcere - e avendo condotto una politica di continua penalizzazione della miseria e dell’emarginazione sociale non si tratta di numeri piccoli. Tuttavia lascia aperte molte questioni: dal personale di vigilanza in questi luoghi ‘altri’ in un contesto di già forte carenza del personale, peraltro attinto dalle dotazioni dei nuclei di polizia penitenziaria degli uffici di esecuzione penale esterna, già carenti; affida a soggetti privati, tali essendo le realtà iscritte nell’elenco, la definizione di percorsi di rieducazione; non chiarisce nel bando il compenso che tali gestori riceveranno, cioè le rette e il carico. Molti dubbi, quindi.

 

Quanto all’altro provvedimento, ora in discussione in Senato?

I dubbi sono ben superiori, sia per le molte ambiguità nel testo, che gli emendamenti anche di area governativa non correggono, sia per il meccanismo con cui si prevede per un’ampia platea la sospensione dell’esecuzione della sentenza in previsione di una ‘detenzione domiciliare’ in strutture private accreditate.

 

Ci spieghi meglio...

Riguarda le persone con dipendenza da sostanze o da alcol con condanna fino a 8 anni (limite ridotto a 4 nel caso di reati connessi a organizzazioni mafiose). Il linguaggio è ambiguo perché a volte si parla anche di generico “luogo idoneo” diverso dalle strutture a tal fine accreditate, così come si introducono quelle classiche espressioni “ove opportuno” che lasciano aperta ogni possibilità. Dietro c’è sostanzialmente l’affidamento a privati di una funzione tipica del potere/dovere pubblico, quale è l’esecuzione penale. Inoltre, trattandosi di una misura sospensiva ma non di immediata applicazione, si aggrava fortemente il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza e credo vi sia il concreto rischio di aumentare fortemente il numero dei cosiddetti “liberi sospesi”, cioè di coloro che attendono la decisione circa la propria condanna.

In sintesi, oltre a non essere accettabile tale ampia delega a soggetti privati, che sono chiamati anche a compiti di particolare sensibilità quale la costruzione di programmi terapeutici socio-riabilitativi, vedo anche una aleatorietà grave in alcuni aspetti della norma stessa che può lasciare spazi attuativi inaccettabili o anche scarsa incidenza nel concreto. Insieme i due provvedimenti indicano la pervicace volontà di non seguire altre vie, almeno per sanare quell’emergenza che i provvedimenti governativi stessi hanno prodotto, e invece la ricerca di soluzioni privatistiche e capziose, forse pronti ad attribuire la loro difficile efficacia alla magistratura di sorveglianza che dovrà decidere su tutti questi provvedimenti sospensivi.

 

Nel comunicato di convocazione della suddetta conferenza stampa si tiene a precisare che “il provvedimento non prevede sconti di pena o liberazioni anticipate allargate”. Non la ritiene una affermazione urticante?

Molto urticante perché, al contrario, è ciò che era utile introdurre. Il problema dell’affollamento penitenziario non è il solo - e per certi aspetti nemmeno il primo - problema attuale del carcere: dietro vi è la cultura della chiusura, del non investimento nel dare una direzione al suo funzionamento che non sia soltanto quello della garanzia che nulla avvenga, magari sacrificando diritti in nome di tale staticità. Non è il solo, ma è un problema centrale e non possono essere certamente l’amministrazione penitenziaria o la magistratura di sorveglianza a essere chiamate ad affrontare quei numeri. Perché dietro a essi c’è il tema dell’utilizzo della penalità come metodo per affrontare le difficoltà e criticità territoriali. Con la prima norma approvata nove giorni dopo il suo insediamento, il governo ha introdotto il reato di organizzazione di rave, con pena da tre a sei anni; ha poi proseguito nei suoi quasi milletrecento giorni con l’introduzione di 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti, oltre a 65 inasprimenti di pena per fattispecie già esistenti. Con una tale prolusione di penalità, spesso riferita a reati che possono essere commessi da chi è già detenuto, e con la logica del controllo chiuso, come si pensa di poter affrontare la crisi del carcere?

 

Al di là di eventuali ricorsi pendenti alla Corte Edu, tra gli esperti del settore circola sempre di più l’idea di riaprire la questione della sentenza pilota Torreggiani. Ci può spiegare in che termini?

Non è possibile una sorta di nuovo ciclo di ricorsi alle Corte Edu analogo a quella che ha preceduto la sentenza pilota nel caso Torreggiani. Perché esiste ora la possibilità di ricorso giurisdizionale - cosa che non c’era allora - e, quindi, è possibile ciò che la Corte classifica come ‘rimedio interno’. E alla Corte si può arrivare solo dopo aver percorso, inutilmente, tale via. Tuttavia, nel chiudere allora la questione Torreggiani (marzo 2016) il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa espresse “la propria fiducia nel fatto che le autorità italiane continueranno i loro sforzi per garantire condizioni di detenzione conformi ai requisiti della Convenzione”. Questo può indurre a riconsiderare la situazione da parte del Comitato per l’Esecuzione delle sentenze della Corte Edu. Anche perché alcuni degli elementi su cui si basava la decisione finale positiva riguardavano, oltre ai rimedi interni, il regime aperto introdotto, la sorveglianza dinamica, l’esistenza di un’autorità realmente indipendente (il garante nazionale), l’affidabilità del sistema informatico di analisi continua della situazione interna. Tutti aspetti che molti considerano siano ora quantomeno zoppicanti.

 

Mercoledì scorso è stata pubblicata sulla G.U. una ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che chiede alla Corte Costituzionale di consentire il rinvio dell’esecuzione della pena quando (come, nel caso di specie a Sollicciano) è eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità. Se la Consulta si esprimesse favorevolmente quali sarebbero le conseguenze?

Qui si inserisce l’effettività di quel ‘rimedio interno’ a cui facevo riferimento: la Corte costituzionale dovrà misurarsi con l’impossibilità concreta di ottemperare a quanto disposto dalla magistratura di sorveglianza relativamente al provvedere a una detenzione in condizioni che non contrastino con i parametri dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani. La sentenza poi potrebbe avere effetti di replica su molti altri casi, considerando che nel 2024 5837 persone hanno avuto il ricorso accolto per trattamenti inumani e degradanti.

 

Siamo ancora in attesa della Relazione annuale da parte del Collegio del garante dei diritti della persona privata della libertà personale. Che ne pensa?

So che è stata prodotta in questo aprile 2026 (io non la ho): riguarda il 2024.