di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sezioni unite - Sentenza 3 febbraio 2020 n. 4535. La competenza a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrai, presentata dopo l'archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione. La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 4535, dirime un contrasto giurisprudenziale sul punto. Una differenza di vedute evidenziata nell'ordinanza di remissione con la quale i giudici erano chiamati a decidere sul ricorso del pubblico ministero.
Il Pm aveva fatto ricorso contro l'ordinanza con la quale il Gip si era dichiarato incompetente a provvedere, sulla richiesta avanzata da una società cooperativa per la liquidazione dei compensi relativi alla custodia di un veicolo sequestrato nell'ambito di un procedimento penale iscritto per il reato di furto e definito con un'archiviazione, alla quale era seguita la restituzione del mezzo al proprietario.
La dichiarazione di incompetenza era basata sull'articolo 168 del Dpr 115/2002, secondo il quale "la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e delle indennità di custodia è effettuata, con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede". Quindi per il Gip doveva provvedere il Pm, come magistrato procedente al momento di presentazione della richiesta, al quale erano stati restituiti gli atti dopo l'archiviazione.
Le Sezioni unite ricordano che in alcune pronunce la competenza è stata attribuita al magistrato che dispone materialmente degli atti nel momento in cui è necessario provvedere, e dunque alla richiesta di liquidazione, se la richiesta è presentata quando il gip non dispone materialmente del fascicolo perché il procedimento è stato archiviato con restituzione degli atti al Pm. Con altri verdetti è stato affermato il principio opposto secondo il quale, anche quando l'archiviazione è stata già disposta, la competenza procedere è del Gip come autorità che procede. Per la Cassazione è condivisibile l'orientamento che attribuisce la competenza all'ufficio del Gip.










