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di Michele Gambirasi

Il Manifesto, 12 agosto 2025

Il ricorso contro la decisione di ottobre della Commissione territoriale. Erano stati tra i primi ad arrivare a Gjader all’avvio del protocollo. È stata riconosciuta la protezione internazionale a due dei dodici migranti che per primi varcarono le porte del centro di Gjader in Albania, lo scorso 18 ottobre, quando ancora era in vigore la prima fase del protocollo. A vincere il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale, che il 17 ottobre aveva dichiarato la “manifesta infondatezza” delle loro domande, sono stati due cittadini provenienti dal Bangladesh, uno dei paesi ritenuti “sicuri” dal governo. Allora la Commissione valutò le domande in meno di 24 ore dopo un colloquio tenuto a distanza, nel corso delle “procedure accelerate di frontiera” che l’esecutivo ha voluto sperimentare per la prima volta in un paese terzo.

Ribaltando la decisione della Commissione, il tribunale di Roma ha disposto in un caso il riconoscimento dello status di rifugiato; nell’altro invece ha assegnato la “protezione sussidiaria”, una forma di protezione concessa nei casi in cui non sussistono le motivazioni per riconoscere lo status di rifugiato, ma si ritiene che il rimpatrio comporti il rischio di esposizione a “trattamenti inumani o degradanti”. Le motivazioni delle sentenze sono state notificate dalla Sezione speciale immigrazione del tribunale di Roma lo scorso 8 agosto, ma i provvedimenti risalgono all’inizio di luglio.

Il primo dei due ricorrenti è stato riconosciuto come rifugiato in virtù della sua appartenenza a uno specifico gruppo sociale, quello delle “vittime di tratta a scopo lavorativo”. L’uomo, padre di quattro figlie, era fuggito dal Paese a seguito delle minacce di morte ricevute dal fratello ed era arrivato in Libia, dove aveva lavorato senza ricevere stipendio e in seguito imprigionato per cinque mesi. Era stato liberato solo dopo che le figlie ne avevano pagato il riscatto, vendendo le proprietà di famiglie e indebitandosi con creditori privati a tassi da usura. Ciò, unitamente alla condizione di marginalità della famiglia, aggravata dal vivere in una zona soggetta ad alluvioni che rendevano impossibile lavorare la terra per tre mesi l’anno. “Esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento della domanda, che si è rivelata tutt’altro che infondata al punto che è stata riconosciuta una responsabilità dell’amministrazione che è stata condannata a pagare le spese processuali” ha commentato Silvia Calderoni, una delle avvocate dei ricorrenti. Il tribunale, infatti, non condividendo la decisione della Commissione che non aveva ritenuto esistesse il rischio di un “danno grave” in caso di rimpatrio, ha disposto che sia l’amministrazione a pagare le spese di lite, circa duemila euro.

Anche nel secondo caso i giudici hanno considerato che i debiti contratti in Bangladesh per finanziare il viaggio avrebbero esposto l’uomo al rischio di retrafficking, ovvero di ricadere nella tratta. Per questo gli ha accordato una protezione sussidiaria di cinque anni, smentendo quanto stabilito dalla Commissione. Un altro ricorso riguardante uno dei dodici migranti arrivati a Gjader dopo il primo viaggio della Libra è tutt’ora in corso. I pronunciamenti sono antecedenti alla sentenza della Corte di giustizia europea del primo agosto, ma le indicazioni coincidono: “Il concetto di Paese sicuro non può essere ridotto a una valutazione geopolitica: anche in Stati formalmente stabili chi vive in condizioni di estrema vulnerabilità può subire violenze gravissime. La sentenza valorizza il potere del giudice di verificare, caso per caso, la legittimità della designazione di un Paese come “sicuro” avvalendosi di fonti plurime e diverse da quelle dell’amministrazione, purché affidabili e nel rispetto del principio del contraddittorio” ha commentato Paolo Iafrate, anche lui tra i difensori dei due migranti.