di Maurizio Caprino
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2019
Corte di cassazione - Sentenza 13508/2019. I tre anni che devono passare prima di candidarsi a ottenere una nuova patente non partono dalla data in cui quella vecchia è stata ritirata, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che dispone la sua revoca.
Ieri la Cassazione si è pronunciata per la prima volta (sentenza 13508/2019 della Seconda sezione civile) su questo aspetto delle sanzioni per chi commette gravi infrazioni legate ad alcol o droga alla guida. E lo ha fatto nel modo più sfavorevole all'imputato.
Si trattava di interpretare che cosa intenda il comma 3-ter dell'articolo 219 del Codice della strada, che dal 2010 evita che chi subisce la revoca della patente come sanzione per gravi infrazioni possa subito avviare le pratiche per rifare gli esami e ottenerne un'altra. Nei casi di alcol con rilevanza penale o droga, la norma dispone che debbano passare almeno tre anni "dalla data di accertamento del reato". Ma il reato s'intende accertato già alla data in cui è stata commessa l'infrazione (e quindi è stato eseguito il test) o al momento in cui diventa definitiva la condanna?
Nel primo caso, il periodo di sospensione cautelare della patente disposta dalla Prefettura subito dopo l'infrazione conta ai fini del calcolo dei tre anni. Nel secondo caso, che corrisponde alle interpretazioni del ministero delle Infrastrutture, non conta e il calcolo parte da quando il processo finisce e viene notificata la revoca della patente.
Secondo la Cassazione, la revoca è cosa diversa dalla sospensione cautelare e non può essere considerata esistente prima della sentenza. È quindi "un atto ad efficacia istantanea adottabile dall'autorità amministrativa" solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. E il comma 3-ter non si riferisce alla revoca pronunciata dal giudice penale, per cui quando parla di accertamento non intende "disciplinare la decorrenza dei suoi effetti". Finora sulla questione si erano pronunciati vari giudici amministrativi e ordinari, con esiti discordanti. L'interpretazione più favorevole all'imputato era stata data già nel 2010 dall'ufficio del Massimario della stessa Cassazione ed era stata seguita da vari Tar (tra cui quello del Veneto, sentenza 393/2016) e Tribunali (tra cui di recente quello di Bologna, ordinanza 11901/2018). Ma ora la Cassazione dà più peso all'orientamento contrario.









