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di Marianna Poletto*

Il Riformista, 19 aprile 2025

Un fungo avvelenato che sta producendo una vittima ipertrofica. In principio era l’accusato. Destinatario di tutele e garanzie, figura centrale del nostro sistema processuale penale, nel cui interesse è stato costituzionalizzato il giusto processo regolato dalla legge: contraddittorio, parità delle parti, terzietà e imparzialità del giudice, ragionevole durata, i presìdi che la Carta ha approntato a sua protezione. Tra le due parti - il PM, che il processo avvia e governa, e l’imputato che lo subisce - considerata più debole era la seconda: perché presunta innocente, perché sottoposta all’afflizione di un processo che è già pena, perché con armi spuntate, dinanzi al soverchiante potere della macchina statuale.

L’imperfetto è d’obbligo, se nella relazione illustrativa alla proposta di modifica dell’art. 24 Cost., approvata in prima deliberazione dal Senato, si legge che “dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti” occorre approntare tutela a “quella di sovente più debole e meno protetta”: ci siamo occupati fin troppo dell’imputato, ora si pensi alla persona offesa. E lo si faccia prevedendo che “la Repubblica tutela le vittime di reato”.

Sebbene la riforma, ora alla Camera, non incida sull’art. 111 Cost., è chiaro che il modello binario da esso delineato, che vede contrapposte difesa e pubblica accusa, si avvia al tramonto, destinato a essere trasfigurato dall’entrata in scena della cd. vittima. Termine atecnico, categoria indefinita: eppure, dal linguaggio mediatico ha guadagnato spazio in quello legislativo, trovando consacrazione tra le norme che nella riforma Cartabia disciplinano la giustizia riparativa. È vittima la persona offesa, ma non solo: lo è, stando alla stessa restorative justice, ogni persona fisica che abbia subìto direttamente dal reato un danno, patrimoniale o non. Definizione giuridica a parte, le scelte lessicali non sono mai frutto del caso: parlare di vittima tradisce l’adesione a una concezione moralistica del ruolo del processo, enfatizzandone la portata simbolica. Il male - l’imputato - è contrapposto al bene - la vittima -, le cui aspettative non possono essere tradite perché, ben lungi dall’essere meramente risarcitorie, trascendono dalla concreta vicenda processuale per diventare altro: condanna esemplare, strumento di lotta, monito per il futuro. Per dirla con Sgubbi, “il processo mira così a individuare, prima ancora delle cause, una colpa: la colpa dell’altro. Una nuova forma di ricerca processuale del capro espiatorio e nel contempo, un nuovo tipo di processo politico”. È il “penale massimo”, in cui all’avvertita necessità di proteggere categorie considerate deboli ed esposte, una politica ignava risponde introducendo ipotesi di reato sempre più fantasiose, inasprendo pene e comprimendo diritti. Tali iniziative occupano le pagine dei giornali, generando un’impressione di efficienza e sollecitudine: poco importa che nulla cambi davvero. La parabola della persona offesa è esemplificativa: incalzata dall’UE, l’Italia ha spinto sull’acceleratore, lungo un iter di cui l’ampliamento del catalogo dei suoi diritti di informazione è stato solo il primo passo. Discovery degli atti nei confronti della p.o. che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini preliminari; sacrificio del contraddittorio imposto dall’attribuzione di uno sfuggente status di vulnerabilità; obbligo per il difensore di notificarle l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; avviso in caso di scarcerazione: sono solo esempi di come la voce dell’offeso nel processo sia sempre più forte, con buona pace delle garanzie difensive e della presunzione di innocenza. Sino al monstrum giuridico che è il DDL sul femminicidio, in cui addirittura si prevede che la cd. vittima esprima il proprio parere sulla richiesta di patteggiamento dell’imputato, con onere di motivazione per il giudice che la accolga. Ancora, introduzione, in favore delle vittime di reati da codice rosso, del diritto di essere avvisate dell’uscita dal carcere del condannato, per concessione di misure premiali. Previsioni che non trovano altro senso se non quello di rendere la persona offesa un interlocutore necessario, in ambiti che tradizionalmente non le competono e che non dovrebbero competerle. Del resto, la realtà spesso precorre le innovazioni giuridiche: è inveterato malcostume quello che vede i giornalisti assieparsi intorno alle vittime o ai loro familiari, per raccoglierne i commenti a ogni assoluzione, o riconoscimento di attenuanti o benefici. Non stupisce allora leggere - è di questi giorni - che la madre di Chiara Poggi ha dichiarato di provare “tanta amarezza” per la semilibertà accordata ad Alberto Stasi. Indiscussa la vicinanza umana al dolore indicibile per la perdita di una figlia, a esprimersi sulla concessione di misura alternativa a chi ha alle spalle un lungo percorso carcerario, iniziato in età assai giovane, dovrebbe essere soltanto il Tribunale di Sorveglianza. Il processo non è luogo di rivalsa morale. Come Alice, che nel Paese delle meraviglie mangia metà del fungo e cresce a dismisura, così il fungo avvelenato del populismo sta producendo una vittima ipertrofica. Non si rivela un vantaggio, per Alice, diventare enorme: sovrasta tutto ciò che la circonda, non riesce a muoversi, con braccia e gambe troppo lunghe. Non gioverà alle persone offese occupare l’immenso spazio che norme slogan stanno loro concedendo nel processo: è prima e fuori di esso che le loro istanze di tutela devono trovare soddisfazione, non certo in un eterno diritto penale del nemico.

*Avvocata penalista