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Il Sole 24 Ore, 1 agosto 2018

 

Tar Marche - Sezione I - Sentenza 24 luglio 2018 n. 519. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articolo 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. È quanto ha stabilito il Tar Marche con la sentenza 24 luglio 2018 n. 519.

Il tar ha chiarito che il prevalente orientamento della giurisprudenza, sia amministrativa che civile, ritiene che il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida in dipendenza di misure di sicurezza personali sia espressione di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma costituisca un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all'uopo stabilite dalla norma (Cass. civ., S.U., 14 maggio 2014, n. 10406; Tar Lazio, I ter, 17 gennaio 2018, n. 548).

Ad avviso del Tar tale orientamento potrebbe essere rivisitato per effetto della recente pronuncia della Corte costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 120, comma 2, del Dlgs n. 285 del 1992 nella parte in cui dispone che il Prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente.

La citata declaratoria di incostituzionalità veniva pronunciata "con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)", mentre, in questa sede, il presupposto della decisione amministrativa riguarda l'applicazione di misure di sicurezza personali.

Ad avviso del Tar tale conclusione potrebbe estendersi anche quando il relativo presupposto riguardi la sottoposizione dell'interessato a misure di sicurezza personali. L'automatismo delineato dall'articolo 120, comma 2, del Codice della strada risulterebbe infatti irragionevole di fronte alla molteplicità di situazioni (pericolosità del soggetto più o meno grave) e di misure di sicurezza che potrebbero essere applicate (più o meno rigorose e più o meno protratte nel tempo).