di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2026
Il rinvio è stato disposto dalla V Sezione penale, con l’ordinanza n. 4839/2026, dopo aver ravvisato un contrasto giurisprudenziale. Va alle Sezioni unite penali la questione dell’appellabilità del proscioglimento per particolare tenuità, in caso di condanna al risarcimento del danno della parte civile. Lo ha deciso la V Sezione penale, con l’ordinanza n. 4839/2026, ravvisando un contrasto giurisprudenziale. Il caso era quello di un direttore di giornale processato per diffamazione. Sul suo quotidiano, infatti, sotto la notizia di un arresto era stata pubblicata la foto della persona sbagliata. Il Tribunale di Bologna, dopo aver ritenuto il fatto non punibile per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), ne ha tuttavia affermato la responsabilità ai fini civili, condannando il giornalista al risarcimento del danno e liquidando una provvisionale di 12.000 euro.
Contra questa decisione la difesa ha proposto appello. E la Suprema corte considerato il contrasto sulla qualificazione della pronuncia di assoluzione, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, ha deciso che il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite.
Secondo la prima tesi, siamo di fronte a una sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall’imputato nei casi previsti dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; secondo una diversa ricostruzione, tuttavia, “proprio in ragione delle statuizioni civili”, siamo davanti a una sentenza di condanna, come tale, passibile di appello da parte dell’imputato.
E la questione, annota la Corte, è di particolare rilevanza, “poiché destinata ad incidere sul regime delle impugnazioni che può interporre l’imputato […] rispetto a quelle consentite alla parte civile (ossia al suo contraddittore rispetto all’azione civile) e, dunque, su uno dei profili centrali del nostro sistema processuale, a fortiori se si considera l’ancora recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d. lgs. 30 ottobre 2022”.
A ogni modo la Sezione rimettente prende posizione e afferma che anche a seguito dei chiarimenti offerti da S.U. n. 23406/2025, è da preferire la tesi che considera appellabile la sentenza di proscioglimento (emessa ex art. 131 bis, per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento in favore della parte civile). La condanna al “risarcimento del danno derivante dal reato - argomenta la Corte -, consegue proprio all’accertamento di quest’ultimo, sia pure non punibile per particolare tenuità, ossia all’accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento di una pretesa risarcitoria”. A ciò si aggiunga - prosegue - che il medesimo accertamento, “poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell’imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile”.
Tuttavia, conclude la Cassazione, l’esistenza di un contrasto interpretativo - “quantomeno potenziale” - impone, considerata pure la particolare importanza della questione, di rimettere alle Sezioni Unite il seguente quesito: “Se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile”.










