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di Giovanni Negri

 

Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2019

 

Alle Sezioni unite la decisione sulla possibilità di contestazione dell'associazione mafiosa anche all'organizzazione criminale attiva in aree non tradizionali. A rinviare la questione, che riguarda una propaggine svizzera di una 'ndrina calabrese, è stata l'ordinanza n. 15768 della Prima sezione penale. Il nodo da sciogliere, sul quale, ad avviso dell'ordinanza, si è andato delineando un contrasto interpretativo è soprattutto quella della necessità, nell'associazione mafiosa, della forza di intimidazione e delle successive condizioni di assoggettamento e omertà.

In altre parole, a dovere essere decisa dalla Sezioni unite è la configurabilità del delitto di associazione mafiosa rispetto a gruppi criminali collocati in un altro contesto territoriale, caratterizzati però da struttura organizzativa, rituali di affiliazione e regole interne mutuati dalla "casa madre" di riferimento. Senza però che sia stata in qualche modo espressa, fuori dal territorio di origine, la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo, e neppure manifestate, di conseguenza, le condizioni assoggettamento ed omertà nella comunità di riferimento.

Secondo un primo orientamento interpretativo, il metodo mafioso deve essere accertato con puntualità sul piano probatorio: non è cioè sufficiente il collegamento con la "casa madre" e l'averne recepito strutture e regole, serve invece l'accertamento sul territorio della capacità di intimidazione sul territorio nel quale l'organizzazione si trova a operare. Insomma, la forza intimidatrice deve essere effettiva e riscontrabile, non solo potenziale.

Per l'altra linea di interpretazione, meno restrittiva, il reato previsto dall'articolo 416-bis del Codice penale può essere contestato anche se sono assenti sia la verifica di reati-fine sia la concreta esteriorizzazione della forza intimidatrice. "qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" di riferimento ed il modulo organizzativo (distinzioni di ruolo, rituali di affiliazioni, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere eccetera) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando così presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico". È cioè il marchio di origine a dovere essere ritenuto determinante, evitando qualsiasi altra prova, perché proprio il sistema mafioso rappresenta essenza della 'ndrangheta.