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di Cesare Pinelli

Corriere della Sera, 18 settembre 2025

Spetta ai giudici individuare le ipotesi di reato. E il Tribunale dei ministri potrebbe eventualmente sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri davanti alla Corte costituzionale. La scelta del Governo di far scarcerare e rimpatriare il generale libico Almasri ha portato (oltre all’apertura di un procedimento nei confronti dell’Italia davanti alla Corte penale internazionale) all’incriminazione del ministro della Giustizia Nordio per omissione di atti d’ufficio, e per favoreggiamento e peculato insieme al ministro dell’Interno Piantedosi e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, con conseguente richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri alla Camera dei deputati.

La richiesta non ha compreso il capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi, pure nominata numerose volte dal Tribunale per il ruolo cruciale che avrebbe avuto nella vicenda. Successivamente, il procuratore della Repubblica ha iscritto invece Bartolozzi nel registro degli indagati per un altro reato: dichiarazioni mendaci al pubblico ministero. La Camera si deve pronunciare sull’autorizzazione a procedere per i ministri, ma nel frattempo l’attenzione si è inevitabilmente concentrata sull’anomalo trattamento giurisdizionale riservato al Capo di gabinetto Bartolozzi.

L’articolo 96 della Costituzione attribuisce alla giurisdizione ordinaria la trattazione dei reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione a procedere del Parlamento. Che può essere negata se “l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico”. Inoltre la richiesta di autorizzazione è estensibile ad “altre persone”, ma solo per concorso nel reato ministeriale.

Dal 1989 ad oggi, vi sono già stati soggetti diversi dai ministri coinvolti nelle indagini preliminari. Ma casi di corruzione come quelli del ministro dell’Agricoltura Alemanno e Calisto Tanzi, o del ministro delle Infrastrutture Lunardi e il cardinale Sepe, fanno comprendere subito la differenza col caso Bartolozzi. Non solo per il fatto di riguardare un capo di Gabinetto, sempre istituzionalmente legato al ministro da un rapporto fiduciario, ma soprattutto perché il ministro Nordio si è pubblicamente assunto la “responsabilità politica e giuridica” per gli atti e comportamenti da lei tenuti.

Può a questo punto la Giunta per l’autorizzazione a procedere sollevare conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale nei confronti del Tribunale dei ministri? Certamente. Ma non per una generica esigenza di “preservare l’equilibrio tra i poteri”, come abbiamo letto. Non funziona così. Il conflitto può essere sollevato quando uno dei poteri affermi che un altro s’è attribuito competenze che non gli spettano. Occorrerebbe dunque dimostrare la concreta violazione di un’attribuzione costituzionalmente riservata al Parlamento da parte del tribunale dei ministri. Come identificarla in questo caso?

Secondo la Corte costituzionale le norme mirano a garantire all’autorità giudiziaria “il potere-dovere di perseguire i reati commessi da qualunque cittadino, indipendentemente dalla carica ricoperta” e al Parlamento “il potere-dovere di attuare in concreto la guarentigia prevista dall’art. 96 della Costituzione” (sent.n. 241 del 2009).

Detto questo, la questione dirimente sembra quella di stabilire se l’eventuale concorso del capo di Gabinetto nei reati contestati, negato dal Tribunale, sia necessario al Parlamento per valutare l’ipotetica tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o del perseguimento di un preminente interesse pubblico.

In questo senso non aiuta il fatto che il ministro della Giustizia abbia dichiarato di assumere come propria ogni responsabilità politica e giuridica della sua collaboratrice. Ma è soprattutto da chiedersi se il coinvolgimento di Bartolozzi quale soggetto concorrente di un reato ministeriale, più che alla valutazione della tutela dell’interesse dello Stato non abbia a che vedere con la qualificazione giuridica dei fatti, che spetta indubitabilmente all’autorità giudiziaria. Tanto che, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 212 del 2016), ove il Parlamento fornisse una qualificazione diversa da quella del Tribunale dei ministri, toccherebbe al Tribunale promuovere ricorso per conflitto di attribuzione.

*Professore di Diritto costituzionale Università La Sapienza, Roma