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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 24 giugno 2026

Con la sentenza n. 108 del 2026 (relatore Francesco Viganò) la Corte costituzionale ha cancellato l’articolo 322-quater del codice penale - la “riparazione pecuniaria” - perché, sommandosi a confisca, risarcimento, danno erariale e danno all’immagine, portava il prevenuto a versare alle casse dello Stato fino al quadruplo della tangente. Ma il numero è solo il sintomo, non la malattia. La lezione offerta dall’arresto costituzionale è più radicale: mentre puniva chi lucra sul fatto-reato, lo Stato aveva costruito un meccanismo per lucrare sulla pena. Alla logica del reo secondo cui “il crimine non paga”, il legislatore aveva silenziosamente affiancato la propria: “La repressione conviene”. La Consulta ha detto no.

Quell’articolo era l’esemplare più puro di una stagione di legislazione-manifesto: norme scritte per esibire severità, più che per funzionare nel sistema. Una pena travestita da “riparazione” civile, disposta d’ufficio dal giudice, fissata dalla legge nel prezzo o nel profitto del reato, non graduabile, e dovuta “restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”. Nel reato del caso deciso - la corruzione per l’esercizio della funzione - l’amministrazione può non subire alcun danno patrimoniale: la “riparazione”, dunque, non riparava proprio nulla. Era, in trasparenza, una pena nascosta. E la Corte la chiama con il suo nome: misura punitiva che non supera il test di proporzionalità imposto dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta di Nizza, perché non può essere calibrata sulla gravità del fatto, sul grado di colpevolezza, sul contributo di ciascun concorrente, né sulle condizioni economiche del reo. Una sanzione che non si può individualizzare non è una sanzione: è una tariffa, in questo caso una tariffa penale.

Chiude, questa pronuncia, la stagione del rigore penale? Chi scrive non vuol certo esser polemico ma vuol rasserenare chi sostiene che la Corte ha disarmato il contrasto alla corruzione. No: ha, anzi, lasciato al legislatore la facoltà di prevedere sanzioni pecuniarie a fini deterrenti, purché proporzionate e graduabili. Ha asportato una singola distonia - un “istituto avulso dal sistema” - non l’intera architettura anticorruzione che per fortuna resta in piedi. Eppure la decisione cade in una stagione di riequilibrio: l’abolizione dell’abuso d’ufficio con la legge numero 114 del 2024, le nuove garanzie sulle intercettazioni. Più che la fine del rigore, la riaffermazione che il rigore senza proporzione è arbitrio.

La domanda vera, però, è un’altra: come ha fatto una norma in vigore dal 2015, inasprita nel 2019, a resistere intatta sette anni? Le ragioni sono tre. La prima è di struttura: la Consulta non interviene d’ufficio e serve un caso concreto in cui una parte processuale sollevi una questione rilevante; la sproporzione, poi, diventa visibile solo quando, in una condanna definitiva, tutte le misure si sommano davvero sullo stesso patrimonio. La seconda, decisiva: per anni la stessa Cassazione ha tentato di disinnescare l’eccesso in via interpretativa - escludendo la riparazione dove già mordeva la confisca o dove il danno era stato risarcito - finché ha dovuto ammettere che così si finiva per disapplicare un testo inequivoco, in un’ interpretatio abrogans vietata al giudice. Esaurita la via ermeneutica, restava solo l’incidente di costituzionalità. La terza è culturale: la giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni “punitive” (solo formalmente non penali) doveva maturare, per offrire la lente adatta a una misura tanto anomala. Nessun mistero, allora: è noto che la severità anticorruzione è politicamente intoccabile e solo la lenta meccanica del sindacato costituzionale poteva smontare ciò che nessun Parlamento avrebbe osato toccare.

Ora la palla torna al legislatore. La Corte non ha chiuso la porta: ha saggiamente preteso che ogni sanzione pecuniaria sia proporzionata, individualizzata, modulabile. La prova di maturità sarà resistere alla tentazione di riscrivere lo stesso simbolo, con un altro nome. Perché la lezione della sentenza n. 108 è una sola e netta: anche nella guerra alla corruzione lo Stato non può punire moltiplicando o quadruplicando. La proporzione non è indulgenza verso il corrotto: è la condizione di legittimità della pena e il confine tra uno Stato che sanziona e uno Stato che si vendica.

*Avvocato, direttore Ispeg