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di Marco Grasso

 

Il Secolo XIX, 21 maggio 2019

 

La procura pronta a chiudere le inchieste sui manager accusati della contaminazione degli ambienti di lavoro e delle morti. Una sentenza della Corte di Cassazione potrebbe cancellare con un tratto di penna lo sforzo con cui la Procura di Genova ha riaperto, a distanza di anni, i procedimenti giudiziari su oltre 250 morti d'amianto. Secondo la Suprema Corte, chiamata a decidere sulle vittime di mesotelioma avvenute presso gli stabilimenti di Pirelli di Torino, "il reo" (in questo caso ex manager imputati per la contaminazione e la morte di ex dipendenti esposti all'amianto) ha diritto a essere giudicato con la legge più favorevole (principio garantito dalla Costituzione).

E, dunque, anche a beneficiare della prescrizione più favorevole. Nel caso delle morti causate dal contagio da fibra tossica - avvenuto presumibilmente in gran parte fra gli anni Settanta, Ottanta e inizio Novanta - le norme approvate nel tempo hanno raddoppiato la prescrizione dei reati, portandola per queste morti colpose da sette anni e mezzo a quindici. L'applicazione della versione più garantista - necessaria secondo i giudici perché non è possibile "individuare il momento esatto in cui si è consumato il delitto" - avrebbe come effetto l'archiviazione di (quasi) tutte le indagini in corso.

Fascicoli in cui sono indagate decine di persone, tutte o quasi in pensione: ex consoli della Compagnia Unica del porto; una decina di ex dirigenti dell'Ilva-Italsider, diversi ex manager di Ansaldo, e sei ex amministratori della raffineria Sanac; mentre altri procedimenti riguardano realtà coinvolte marginalmente in questo tipo di morti, tra cui figura anche l'ospedale pediatrico Gaslini.

Genova, occorre ricordarlo, è un caso molto peculiare nel panorama italiano: a fronte di un'altissima incidenza di morti da asbestosi, gli unici processi celebrati hanno riguardato lavoratori, accusati di aver ottenuto i riconoscimenti pensionistici legati all'esposizione alla fibra senza averne diritto. Una maxi-inchiesta finita con l'assoluzione o il proscioglimento di 1.500 lavoratori, e degli ex vertici di Inail, tra cui l'ex dirigente Pietro Pastorino.

Per provare a invertire la rotta, nel 2011 la Cgil presentò in Procura un esposto sulle vittime in alcuni posti di lavoro tra più colpiti: Ansaldo, Ilva, Fincantieri e porto. Sulla base di questi numeri drammatici, l'ex procuratore Michele Di Lecce radunò decine di procedimenti, e fece riaprire l'altra indagine, sostanzialmente dimenticata, su chi aveva provocato quei morti.

In vari fascicoli, oggi in mano ai pm Stefano Puppo, Sabrina Monteverde e Daniela Pischetola, sono stati iscritti oltre una ventina di ex manager genovesi, accusati di della morte di lavoratori in anni in cui erano ormai noti gli effetti devastanti dell'amianto. A rendere già difficile la prosecuzione delle inchieste genovesi era la combinazione di più fattori, in particolare, il ritardo maturato negli anni in cui sotto processo erano finiti i lavoratori, e più in generale la difficoltà a circoscrivere penalmente il momento della contaminazione.

La sentenza della Cassazione potrebbe dare un colpo definitivo a questi fascicoli. Quello dei giudici della Suprema Corte è un ragionamento deduttivo: nei casi in cui una legge si modifichi in senso migliorativo per un indagato, egli ha diritto a essere giudicato con la norma a lui favorevole (un principio riconosciuto dalla Costituzione).

La stessa garanzia, ragionano i magistrati, deve allora essere concessa se accade il contrario, come in questo caso: all'epoca della contaminazione la prescrizione era più favorevole ai rappresentanti delle industrie; e anche se le morti sono avvenute negli ultimi anni, la contaminazione dipende dai decenni precedenti.

Non solo. Il tempo passato è così lungo da far perdere il senso stesso della punizione penale: "Se si riconosce che il processo penale possa incardinarsi senza il vincolo e il pungolo della prescrizione da un lato si esclude la immediata e preventiva tutela sostanziale del principio costituzionale, dall'altra si consente l'inizio dell'azione penale per notizie di reato talmente risalenti o remote da privare di qualsiasi interesse la prosecuzione del crimine in una prospettiva di prevenzione generale e speciale".