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Il Sole 24 Ore, 12 aprile 2023

Anche l'infermità psico-fisica irreversibile dell'imputato può determinare la definizione del procedimento. È incostituzionale il riferimento dell'improcedibilità ex articolo 72-bis del codice di procedura penale alle sole malattie mentali, anziché a qualunque stato psicofisico che impedisca l'attiva partecipazione dell'imputato al processo. “Seppure corrisponde a una classificazione tradizionale”, la rigida distinzione tra infermità mentale e infermità fisica “postula che sia sempre possibile analizzare le manifestazioni patologiche in termini rigorosamente binari, il che non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative”, le quali “hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l'impossibilità di una partecipazione attiva al processo”.

È uno dei passaggi centrali della sentenza n.65 del 2023 (redattore Stefano Petitti), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 72-bis cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare al processo per una condizione irreversibile, si riferisce al suo stato “mentale”, anziché a quello “psicofisico”.

Si tratta nella specie di una persona affetta da SLA, il cui processo per reati edilizi ha subito continui rinvii fin dal 2016, essendo la stessa impedita a parteciparvi per l'irreversibilità del suo stato psicofisico, caratterizzato da paralisi progressiva, perdita del linguaggio e incapacità di respirare in autonomia. La Corte ha dichiarato illegittimi in via consequenziale gli articoli 70, 71 e 72 cod. proc. pen., nella parte in cui anch'essi impiegano l'aggettivo “mentale”, anziché quello “psicofisico”.