di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2023
Per la Cassazione, ordinanza 2893 depositata oggi, su richiesta della parte interessata, va inserita una scheda a margine che dia conto dell’esito del procedimento.
La Cassazione, ordinanza 2893 depositata oggi, fa un passo avanti verso il diritto all’oblio delle persone oggetto di articoli di stampa relativi a vicende giudiziarie poi conclusesi con l’assoluzione. In particolare, la questione riguarda gli archivi online dei quotidiani. Oltre alla deindicizzazione, che blocca il riemergere del nome tramite la semplice digitazione dell’anagrafica sui motori di ricerca (diventa necessaria una specifica query sul sito del giornale), la Prima sezione civile ha riconosciuto il diritto alla aggiunta in calce o a margine dell’articolo di una scheda sintetica che dia conto dell’esito assolutorio del procedimento.
Bocciata invece la richiesta della cancellazione tout court del pezzo e anche della sua manipolazione, con l’introduzione di “pseudonimi sostitutivi o omissioni nominative”; un intervento che “annichilerebbe - scrive la Corte - con l’iperprotezione dei diritti alla riservatezza degli interessati la funzione di memoria storica e documentale dell’archivio del giornale”.
Il caso era quello di due professionisti, l’uno assessore e l’altro dirigente di un comune campano, arrestati per corruzione nell’ambito della costruzione di un parcheggio presso gli scavi vesuviani e poi successivamente assolti e risarciti per l’ingiusta detenzione subita. Chiesta la cancellazione degli articoli dagli archivi online, mentre l’agenzia giornalistica aveva immediatamente proceduto, il quotidiano si era difeso sostenendo la verità storica di quanto riportato e affermando di aver già provveduto alla deindicizzazione mentre dovevano essere disattese le ulteriori istanze di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati personali dall’archivio on-line. E il Tribunale di Napoli gli aveva dato ragione.
Riproposta la questione in Cassazione, la decisione al termine di una completa ricostruzione normativa e giurisprudenziale, anche alla luce del regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 (c.d. GDPR), ha riconosciuto il diritto dei richiedenti alla completezza della informazione.











