di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sentenza 6 febbraio 2020 n. 5037. Non può trincerarsi dietro la "buona fede" il titolare di un'armeria - nel caso di San Marino - che abbia venduto, per corrispondenza, 247 "pezzi" a persone residenti in Italia che avevano fornito false generalità e titoli di legittimazione contraffatti. La Cassazione, sentenza 5037/2020, ha così accolto, con rinvio, il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Bari contro l'assoluzione del venditore, per non aver commesso il fatto, dal reato di associazione a delinquere e altri reati fine in materia di falso e violazione di disciplina delle armi.
Secondo la prima sezione penale la motivazione dell'assoluzione era "assertiva" e non faceva i conti con quanto già stabilito dalla condanna in primo grado. Secondo il Tribunale, infatti, l'imputato aveva certamente violato la legge n. 40 del 1991 del "Titano" che impone al venditore di armi di "verificare direttamente la reale identità personale degli acquirenti e destinatari delle armi e l'effettiva titolarità in capo agli stessi di validi titoli di acquisto rilasciati dalle competenti autorità italiane di pubblica sicurezza".
Il primo giudice aveva tratto la prova dell'inosservanza degli obblighi proprio "dalle false generalità (corrispondenti a quelle di persone fisiche inesistenti) spese dagli acquirenti, nonché dall'utilizzo, per eseguire gli ordinativi delle armi, di titoli di legittimazione contraffatti, realizzati modificando la scansione digitale del medesimo - originario - porto di fucile rilasciato (e poi revocato)".
Una serie di falsità dunque di cui l'imputato, "anche in ragione della sua qualità professionale di titolare di un'armeria, si sarebbe agevolmente reso conto se avesse controllato personalmente (come era tenuto a fare, specie a fronte del consistente numero di armi da fuoco nell'ordine di circa 250 unità cedute, ad apparente uso sportivo, sempre tramite i medesimi soggetti) gli originali dei documenti di identità e delle licenze di porto d'armi esibite in occasione degli acquisti". Col suo comportamento complessivo - prosegue la decisione - ha invece rivelato di "non aver mai conosciuto o incontrato di persona gli acquirenti, e di non aver mai esaminato in originale i loro documenti". La Corte di Appello di Bari dovrà dunque procedere a un nuovo giudizio relativamente però solo ai delitti fine dal momento che l'assoluzione per il reato associativo non è stata investita dal ricorso del Pg ed è così divenuta definitiva.









