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di Damiano Aliprandi


Il Dubbio, 24 novembre 2021

 

In una relazione del 2019 evidenziati i problemi dell'assistenza e quelli giuridici. Le "articolazioni psichiatriche penitenziarie" presentano una serie di gravi problematiche: dalla mancanza di copertura giuridica adeguata e di indicazioni sulle caratteristiche strutturali; alla carenza di chiarezza circa la gestione delle articolazioni stesse. Molte delle articolazioni psichiatriche previste sono rimaste finora sulla carta, mentre altre risultano prive di qualsiasi caratteristica sanitaria.

A denunciare le forti criticità riguardanti i reparti delle articolazioni psichiatriche nelle carceri, ci ha pensato il Comitato di Bioetica in una relazione del 2019. Non solo, quindi, il reparto "Il Sestante" del penitenziario di Torino, ma è un vulnus che riguarda anche altre strutture. La relazione punta al tema specifico dell'assistenza in carcere, il nodo più delicato e controverso riguarda i condannati e già reclusi cui venga riscontrato un disturbo psichiatrico grave durante la detenzione. Per questi soggetti, il riferimento è agli articoli 147 e 148 del Codice penale (il primo sul differimento pena per incompatibilità con la detenzione, il secondo che stabilisce il trasferimento in Opg).

L'articolo 147 permette a chi si trovi "in stato di grave infermità fisica" di godere della sospensione della pena, uscendo dal circuito penitenziario per essere sottoposto alla misura di detenzione domiciliare al fine di curarsi. Il mancato riferimento in questo articolo alla "infermità psichica" ha finora impedito - prima della pronuncia della Corte Costituzionale - di allargare la possibilità della sospensione ai soggetti con malattia psichiatrica, causando una discriminazione lesiva del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela della salute.

Quanto all'art. 148, la norma sopravvive nonostante l'Opg non esista più. Secondo il Comitato di Bioetica si apre perciò il problema di dove e come debbano essere curate queste persone, nel rispetto del loro diritto alla tutela della salute. "Anche per questi - si legge nella relazione -, non è pensabile un loro ricovero nelle Rems, a meno di non venire meno alla loro finalità curativa, trasformandole in un sostituto dell'Opg". Il paradosso della sopravvivenza dell'art. 148 dopo la chiusura dell'Opg induce a riflettere.

"Da un lato, è direttamente la spia della poca chiarezza circa il disegno complessivo della cura dei "rei folli" 25 ma anche, indirettamente, della cura dei "folli rei", perché mette in tensione il nuovo sistema di cura delineato per questi ultimi; dall'altro, alimenta la spinta a usare le Rems come se fossero degli Opg in scala minore", ha sottolineato il Comitato di Bioetica.

Il percorso di adeguamento legislativo si è interrotto dopo la legge 81/2014. Non è stato toccato il "doppio binario" di non imputabilità/ imputabilità, che si apre davanti agli autori di reato affetti da disturbi mentali e che produce il "doppio binario" trattamentale: il primo riguardante i cosiddetti "folli rei", giudicati non imputabili; il secondo per i "rei folli", considerati capaci di intendere e perciò imputabili.

Poiché la legge 81/ 2014 ha affrontato solo il binario assistenziale dei "folli rei", è rimasta incerta la sorte delle altre tipologie di malati in precedenza ospitati negli Opg: le persone in misura di sicurezza provvisoria in attesa che venga accertata la non imputabilità (con eventuale successiva trasformazione della misura di sicurezza provvisoria in definitiva) e i soggetti in osservazione psichiatrica (i cosiddetti "osservandi"), su disposizione del magistrato, per stabilire l'esistenza o meno della infermità psichica sopravvenuta durante la detenzione.