di Selene Pascasi
Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2020
Chi non versa l'assegno stabilito ai figli minori o all'ex partner che abbia bisogno di sostegno non è passibile di sanzione solo sul piano civilistico: si rischia anche di commettere il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Lo prevede l'articolo 570 del Codice penaleche punisce, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro, chi "abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge", facendo mancare, si legge nel comma due, "i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".
La norma è chiara, sì, ma le variabili sono molte e non è detto che la trascurata corresponsione dell'assegno abbia valenza penale. A chiarire quando e come scatta la condanna sono le pronunce dei giudici.
I presupposti del reato - Perché si configuri il reato a danno dei figli minori non occorre dimostrare il loro stato di bisogno, che è presunto per età (Corte d'appello di Napoli, 4249/2019; Corte d'appello di Palermo, 3149/2019). Per le stesse ragioni, non serve affannarsi a provare che al bambino stiano provvedendo l'altro genitore o parenti prossimi, perché la condizione di bisogno non può dirsi cessata per il fatto che altri se ne occupino (Corte d'appello di Palermo, 3285/2019): l'obbligo contributivo grava su entrambi i genitori (Tribunale di Vicenza, 710/2019). Pertanto, non verranno indagate le capacità proporzionali di ogni coniuge di concorrere a soddisfare i bisogni dei figli (Tribunale di Genova, 2402/2019).
D'altro canto, la trasgressione dei doveri di mantenimento fissati dal giudice civile non integra sempre e automaticamente il reato. Il motivo è intuibile: la somma calcolata in sede di separazione o al momento della definizione dei singoli doveri di contribuzione copre più di quanto occorre per la sussistenza del minore, mentre il Codice penale sanziona l'aver fatto mancare ai figli o al coniuge il denaro strettamente necessario per la loro esistenza (Tribunale di Lecce, 1967/2019).
La giurisprudenza, tuttavia, ha nel tempo ampliato la nozione di mezzi di sussistenza finendo per includere non solo il vitto, l'alloggio, il vestiario e le cure mediche ma anche tutti quei mezzi che consentono alla prole di soddisfare le esigenze quotidiane: come i canoni per le utenze, le spese per i libri d'istruzione, i medicinali, i costi per il trasporto e la comunicazione; tutto ciò a prescindere dalle condizioni sociali o dal pregresso tenore di vita (Cassazione, 48910/2019).
I motivi per l'assoluzione - A rispondere del reato è solo chi ha fatto mancare i mezzi di sussistenza ai familiari pur avendone la capacità economica (Tribunale di Trieste, 1145/2019). Per liberarsi dalle accuse occorre quindi produrre documenti che attestano la concreta impossibilità di onorare gli impegni. Al genitore rimasto senza lavoro, ad esempio, non basta certificare la condizione di disoccupazione se non produce altri carteggi da cui si evince l'oggettiva incapacità di adempiere (Tribunale di Trento, 511/2019). Si sfugge, in sintesi, a responsabilità penale solo se si accerta l'assoluta, persistente e non colpevole indisponibilità di introiti (Tribunale di Trieste, 633/2019), che è esclusa se, ad esempio, emergono incassi in nero (Cassazione 49979/2019). Mentre evita la condanna chi è affetto da patologie che gli impediscono di esercitare la libera professione e, di conseguenza, non può assolvere ai suoi obblighi (Tribunale di Lodi, 11 marzo 2019). Nessun reato, poi, se gli ex coniugi si sono attenuti ad accordi transattivi conclusi in via stragiudiziale anche se non trasfusi nella sentenza di divorzio che non ha stabilito nulla sul punto (Cassazione, 36392/2019).










