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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 25 giugno 2026

C’è un uomo gravemente malato, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, che ha scontato per intero la sua pena ed è tornato a essere un cittadino libero. L’Inps gli ha negato l’assegno sociale. Prima ha bloccato la sua posizione richiamando una norma che la Corte costituzionale aveva già cancellato. Poi, davanti al giudice, ha cambiato le carte in tavola e ha tirato fuori l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro e previdenza, ha respinto questa linea e ha condannato l’istituto a pagare. La vicenda nasce dal ricorso dell’avvocata Francesca Araniti. Il suo assistito era stato condannato in passato per reati cosiddetti ostativi, ma ha finito di espiare la pena ed è in stato di libertà da anni. Già malato, aveva ottenuto dallo stesso tribunale, con un decreto di omologa, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. A gennaio 2025 il patronato aveva poi inoltrato all’Inps la domanda di assegno sociale.

Da lì comincia un muro. In sede amministrativa l’istituto comunica che la posizione risulta “bloccata ex Min. Giust. L.92/2012 art.2 c. 61” e chiede il certificato di espiata pena. È il richiamo alla legge Fornero, cioè proprio la norma che la Consulta, con la sentenza n. 137 del 2021, ha dichiarato incostituzionale e cancellato dall’ordinamento. L’avvocata invia comunque il certificato “a mero titolo di cortesia”, facendo notare che il suo assistito è un cittadino libero e che lo stesso tribunale, con la sentenza n. 687 del 2025, aveva già condannato l’Inps in un caso identico. La direzione provinciale replica che la documentazione serve “per la verifica finalizzata all’eventuale sblocco della posizione”. E non paga.

La Costituzione vale più della legge - Quando la causa arriva in tribunale, l’Inps cambia argomento. Riconosce l’indennità di accompagnamento solo a giudizio iniziato, e su quella domanda viene dichiarata cessata la materia del contendere. Sull’assegno sociale, invece, lascia perdere il vecchio motivo e ne tira fuori uno nuovo: l’articolo 28 del codice penale. La norma prevede che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici privi il condannato “degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico”. Siccome l’assegno sociale è a carico dello Stato, per l’istituto scatterebbe un effetto ostativo automatico. La difesa parla apertamente di un’operazione di “camuffamento” processuale: in giudizio si sostituisce la motivazione originaria del diniego con un motivo ostativo nuovo, per reintrodurre dalla finestra la stessa preclusione che la Consulta aveva già bocciato.

Il giudice arriva alla stessa conclusione per una via più ampia. Ricorda che l’articolo 28 si applica “salvo che dalla legge sia altrimenti disposto”, e che la fonte più alta resta la Costituzione. L’assegno sociale è una prestazione assistenziale legata al solo stato di bisogno, pensata per garantire un minimo vitale a chi non ha i mezzi per vivere. Sul punto sintetizza così il principio fissato dalla Consulta nel 2021: “è contraria a Costituzione una norma che preveda la revoca, pur in presenza di condanne per reati gravi, di una prestazione che soddisfa bisogni primari della persona laddove il beneficiario non sia persona sottoposta a detenzione a carico dello Stato”.

Il ricorrente non è in carcere. Ha finito la pena, vive da uomo libero, e ha i requisiti di età e di reddito che l’Inps non ha mai contestato. Per il tribunale togliergli l’assegno significherebbe privarlo del minimo per una vita dignitosa, in violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Da qui la conclusione: “anche se letteralmente si tratti di assegno, non può essere privata la persona di mezzi essenziali di sostentamento per una vita dignitosa”.

Il giudice accoglie la domanda e condanna l’Inps a versare l’assegno sociale dal primo febbraio 2025, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, con interessi e rivalutazione. L’istituto deve pagare anche 4.600 euro di spese, da liquidare a favore del detenuto. Nessuna condanna per lite temeraria: la richiesta non era stata riproposta e la complessità della materia esclude la malafede. Resta la questione fondamentale. La stessa preclusione che la Corte costituzionale aveva tolto di mezzo torna a riaffacciarsi sotto altre vesti, e a pagarne il prezzo sono ex detenuti ormai liberi e malati che chiedono soltanto i pochi euro previsti per chi non ha di che vivere. E vale per tutti, ostativi e non.