di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 7 aprile 2020
La Cassazione, sentenza n. 11346 depositata il 6 aprile, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Salvatore Di Lauro, quale reggente a partire dal gennaio 2014 del "clan Di Lauro". In quell'anno, appena uscito di prigione dopo aver scontato una condanna decennale, il boss aveva assunto il comando dell'organizzazione perché il fratello Marco, fino ad allora alla guida del sodalizio, era latitante. La Prima Sezione penale ha infatti respinto il ricorso del boss contro l'ordinanza con cui, nel luglio 2019, il Tribunale di Napoli, a sua volta, aveva confermato l'ordinanza del Gip che, nell'aprile 2019, aveva disposto il carcere preventivo per il delitto di cui al 416-bis c.p..
Il provvedimento del Tribunale - La Suprema corte ripercorre e valida le ragioni poste dal Tribunale alla base della cautela. In primo luogo, le precedenti condanne per droga, aggravate dal metodo mafioso. Successivamente, le dichiarazioni di una serie di collaboratori di giustizia che davano conto del ruolo assunto, dal 2014 in poi, nel clan: "entrando in rapporti con le altre organizzazioni criminali, sia per accordarsi su questioni di droga, sia per assumere informazioni su vicende omicidiarie (duplice omicidio di Ciro Milone ed Emanuele Di Gennaro) rilevanti per gli equilibri criminali, sia per intervenire a dirimere vicende estorsive (in danno di Cosimo Angrisano e Cosimo Marullo)".
Né, sempre secondo il provvedimento impugnato, può deporre in favore dell'indagato la minore statura criminale, da più parti emersa, rispetto al fratello. La sentenza ricorda poi che la sua attivazione in due estorsioni aveva portato, nel primo caso, a dimezzare la cifra richiesta e nel secondo all'abbandono della pretesa da parte del clan rivale Vanella Grassi, interventi "emblematici del ruolo apicale assunto".
La motivazione - In definitiva, per la Cassazione "la motivazione fornisce un quadro congruo degli indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia con riferimento alle altre fonti, costituenti adeguati riscontri, in ordine all'individuazione in Salvatore Di Lauro di un soggetto certamente attivo in via primaria nel settore degli stupefacenti, ma, dopo la sua scarcerazione del 2014, in correlazione con la latitanza di Marco Di Lauro, attivamente proiettato nella dimensione, inscindibilmente congiunta, costituita dal suo ruolo direttivo all'interno della consorteria camorristica".
Così, prosegue la decisione, anche l'illustrazione che è stata data del contenuto delle intercettazioni "appare univocamente indicativa della posizione di Salvatore Di Lauro - forse ritenuta immeritata da qualche conversante e comunque non gestita con l'autorevolezza del fratello Marco, ma pur sempre di rilievo apicale all'interno del gruppo criminale".
Il principio - In punto di diritto, prosegue poi la Corte, il Tribunale non si è discostato dal giusto principio per cui "per l'accertamento della commissione de reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al consorzio associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consorteria, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione, va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione".
La pericolosità - Quanto infine alla pericolosità giustificativa della misura del carcere, la Cassazione conclude che nei confronti di un indagato per associazione mafiosa "la presunzione relativa di pericolose sociale, di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. (post legge n, 47 del 2015) può essere superata soltanto quando dagli elementi a disposizione del giudice risulti che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con l'effetto che, in carenza di elementi a favore della posizione dell'indagato, sul giudice della cautela non grava l'onere di argomentare in positivo circa la persistenza delle esigenze cautelari stesse, esigenze da ritenersi sussistenti, in relazione alla suindicata situazione di fatto".










