di Tommaso Guerini*
Il Riformista, 5 maggio 2024
È sotto gli occhi di tutti gli operatori del diritto penale che l’ambito applicativo del reato di associazione per delinquere si è esteso in maniera irragionevole, finendo per lambire settori dell’economia lecita che non dovrebbero riguardarlo. Se il penalista contemporaneo non fosse ormai mitridatizzato nei confronti di quell’insidioso veleno che va sotto il nome di interpretazione estensiva, la cui somministrazione in dosi massicce produce spasmi violenti sulle fattispecie incriminatrici alle quali viene somministrato, tanto da deformarne irrimediabilmente il volto, verrebbe da chiedersi com’è stato possibile che un reato che nasce con il nome di “associazione di malfattori” e al quale il Codice Rocco aveva affidato un ruolo ben definito nell’ambito della tutela dell’ordine pubblico sia diventato una vedette del diritto penale dell’economia e dell’impresa.
Lasciandosi andare a suggestioni letterarie, verrebbe da dire che si è imposta la nota tesi brechtiana, per vero limitata al solo settore del credito, secondo cui il vero criminale è chi fonda una banca e non chi la rapina, basata sull’assunto che l’esercizio dell’attività di impresa deve essere considerato, per ciò solo, una attività illecita. Sia come sia, è sotto gli occhi di tutti gli operatori del diritto penale che l’ambito applicativo del reato di associazione per delinquere si è esteso in maniera irragionevole, finendo per lambire settori dell’economia lecita che non dovrebbero riguardarlo, se non in casi estremi.
Invece, nonostante l’art. 41 della Costituzione continui timidamente a enunciare il principio per cui l’economia privata è libera, da oltre un decennio è ormai scontato trovare contestato, in processi che abbiano ad oggetto vicende mediamente complesse di criminalità economica, il reato associativo. Del resto, quale azienda, a partire da quelle di dimensioni medio-piccole, non conta almeno tre persone impegnate nell’esercizio dell’attività d’impresa? E se è vero che il requisito essenziale di una associazione per delinquere è costituito dalla presenza di una “organizzazione”, seppur rudimentale, come non ha mancato di sottolineare la giurisprudenza per degradare ulteriormente gli elementi strutturali di una fattispecie già caratterizzata da una tipicità debole, non è altrettanto vero che l’impresa è, per definizione, una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi?
Dunque, nulla osta, nel caso in cui la Governance di un ente decida di addentrarsi nelle vie del crimine, alla sistematica contestazione del reato associativo, con buona pace della distinzione - per noi ancora valida - tra “reati di associazione” e “reati dell’associazione”, che contrappone sul piano teorico l’ente criminale ai crimini dell’ente strutturalmente lecito. Eppure, a noi qualcosa non torna. Questa “sovrapposizione” tra ente lecito ed ente illecito non si traduce soltanto in una inaccettabile compressione della libertà d’impresa, ma produce effetti nefasti fin dalla fase delle indagini preliminari. Dobbiamo infatti considerare, che mentre la fattispecie associativa ha espanso i propri confini, invadendo il terreno della criminalità d’impresa e relegando nel dimenticatoio istituti con illustri trascorsi dogmatici, come il concorso di persone nel reato continuato, essa stessa è stata attratta in un’altra - e problematica - area di influenza: quella della criminalità organizzata.
È ormai un dato acquisito: il reato associativo “comune” viene fatto pacificamente rientrare nella più ampia nozione di criminalità organizzata e consente l’utilizzo di tutto l’armamentario sostanziale e processuale ad esso connesso. Non solo: alla luce della novella del 2017, nel caso in cui l’associazione sia diretta a commettere reati contro la pubblica amministrazione - e non è difficile che ciò possa essere ipotizzato, ad esempio se l’impresa si occupa di appalti - anche in caso di proscioglimento saranno applicabili misure di prevenzione personali e patrimoniali. Un ordigno perverso, che in numerosi casi ha già prodotto effetti nefasti. Preso atto dell’inarrestabile fortuna del reato associativo nell’ambito della criminalità d’impresa, viene da chiedersi quali possano essere i rimedi. Difficile puntare sull’ermeneutica giurisprudenziale, soprattutto alla luce del fatto che si tratta dello stesso formante che ha determinato lo stato di cose che abbiamo provato a descrivere nelle poche righe che precedono.
Ci pare però rischioso anche scommettere sull’intervento salvifico di un legislatore quanto mai timido, soprattutto quando si tratta di andare a toccare una disciplina che va sotto la proteiforme etichetta di criminalità organizzata. Più verosimile e realistico ritenere che, salvo improbabili interventi salvifici, la fortuna del reato associativo comune nel contesto dell’attività d’impresa sia destinata a perdurare nel tempo.
*Professore associato di Diritto penale









