di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 2 giugno 2026
La Corte d’appello di Milano solleva dubbi sulla norma che vieta al pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento. La disciplina delle impugnazioni penali è nuovamente destinata a confrontarsi con il vaglio della Corte costituzionale. Con ordinanza dell’8 aprile scorso, la Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 593, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 114 del 9 agosto 2024, la cosiddetta riforma penale di Carlo Nordio, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
La questione richiama inevitabilmente un precedente illustre: la riforma introdotta dalla legge 46 del 2006, passata agli annali come “legge Pecorella”, dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 2007, pronunciata sotto la presidenza di Giovanni Maria Flick.
La legge 114 del 2024 ha modificato il regime delle impugnazioni prevedendo che il pubblico ministero non possa più appellare le sentenze di assoluzione, mentre l’imputato conserva il diritto di impugnare le sentenze di condanna. L’intervento è stato giustificato con l’esigenza di rafforzare il principio del favor rei e di ridurre il rischio che un imputato assolto in primo grado possa essere successivamente condannato sulla base di una diversa valutazione delle prove, e trovarsi impossibilitato a impugnare una condanna nel merito, visto che a quel punto potrebbe solo verificare l’ammissibilità di un ricorso per Cassazione.
Ma la “asimmetria” che comunque si determina, in virtù della disciplina introdotta da Nordio, tra accusa e difesa è stata ritenuta problematica dalla Corte d’appello di Milano, che ha ravvisato possibili contrasti con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, parità delle parti e obbligatorietà dell’azione penale. Secondo i togati milanesi, consentire all’imputato di appellare una condanna e negare al pubblico ministero la possibilità di impugnare un’assoluzione determina uno squilibrio difficilmente conciliabile con l’articolo 3 della Costituzione. L’ordinanza evidenzia inoltre un altro punto: la parte civile continua a poter appellare le sentenze di proscioglimento ai fini della responsabilità civile, mentre il pubblico ministero, titolare dell’azione penale, non può contestarle sul piano penale.
A tal riguardo, la Corte d’appello di Milano osserva che il legislatore del 2024 avrebbe riprodotto una delle incongruenze già censurate dalla Consulta nel 2007: il pubblico ministero non può appellare quando è totalmente soccombente, cioè in presenza di un’assoluzione, ma mantiene il potere di impugnazione nei casi di soccombenza parziale, come l’esclusione di aggravanti o la determinazione di una pena ritenuta troppo lieve. I giudici milanesi, infine, rilevano un’ulteriore disparità di trattamento: per i reati a citazione diretta, infatti, il pubblico ministero può ancora appellare le sentenze di proscioglimento emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’articolo 554-quater c.p.p., mentre lo stesso potere gli è negato quando il proscioglimento interviene nel giudizio dibattimentale.
Il richiamo alla legge Pecorella è sembrato dunque inevitabile. Con la legge 46 del 2006 il legislatore aveva già tentato di limitare drasticamente il potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, presentando la riforma come una misura di garanzia a favore dell’imputato e di valorizzazione dell’assoluzione di primo grado. La scelta suscitò immediate critiche in dottrina e giurisprudenza. Pur riconoscendo al legislatore un ampio margine di discrezionalità nella regolazione delle impugnazioni, la Consulta affermò che tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza. La riforma del 2006 era stata giudicata incoerente proprio perché privava il pubblico ministero dell’appello nelle ipotesi di totale soccombenza, lasciandogli invece tale facoltà nei casi di soccombenza soltanto parziale.
Secondo la Corte costituzionale, mancava una giustificazione sufficientemente forte per una compressione così significativa dei poteri dell’accusa. Proprio quel precedente costituisce oggi il principale parametro di confronto per il giudizio sulla legge Nordio. Va detto che milita favorevolmente alla scelta compiuta dal legislatore nel 2024 un elemento “simmetrico” rispetto alla presunta incongruenza riscontrata dai giudici d’appello milanesi: la parziale preclusione “inflitta” al pm rispetto alle impugnazioni in appello non solo riguarda appunto solo i reati per i quali si procede a citazione diretta, ma è circoscritta alle assoluzioni “dibattimentali” proprio in virtù del presupposto per cui le sentenze precedute da un più articolato confronto tra accusa e difesa sarebbero più stabili, meglio compatibili con la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. La convinzione del legislatore è dunque che a fronte di un ragionevole dubbio emerso al termine di un rito ordinario non si possa rimettere in discussione il proscioglimento con un nuovo esame di merito. Il pubblico ministero potrà comunque, come prescritto dall’articolo 111 della Costituzione, impugnare il proscioglimento dinanzi alla Cassazione qualora ritenga che sia stato disposto con una sentenza illogica o comunque contraria alla legge.
Come si vede, il tema va oltre il semplice assetto delle impugnazioni. In gioco vi è il delicato equilibrio tra tutela dell’imputato, effettività dell’azione penale e parità delle parti nel processo. Non a caso il dibattito politico che ha accompagnato la riforma è stato spesso alimentato dal riferimento al caso di Alberto Stasi. Commentando quella vicenda, segnata da una doppia assoluzione nel merito seguita da una condanna definitiva a seguito di ricorso in Cassazione, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sempre sostenuto la necessità di intervenire per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Va aggiunto che un eventuale bocciatura della riforma introdotta dal guardasigilli sul potere d’impugnazione del pm rappresenterebbe la caduta di uno dei principali risultati che l’attuale maggioranza ha conseguito sul fronte giustizia, in una legislatura segnata dalla sconfitta nel referendum sulla separazione delle carriere.










