di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2026
Le ricadute operative dell’incostituzionalità della norma ostativa. La sentenza 68 del 5 maggio 2026, dichiarando incostituzionale la disposizione dell’articolo 4-bis, comma 1-quater, dell’Ordinamento penitenziario (legge 354/1975), consente ora la sospensione dell’ordine di esecuzione (alle condizioni previste dall’articolo 656 comma 5 del Codice di procedura penale) anche in favore dei condannati per il delitto di atti sessuali con minori (previsto dall’articolo 609-quater del Codice penale), cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante a effetto speciale della “minore gravità”, prevista dal comma 6 dello stesso articolo 609-quater.
Finora, i condannati per questi reati non potevano ottenere la sospensione dell’esecuzione, anche per condanne a pene inferiori a quattro anni. Ciò comportava un immediato ingresso in carcere. Non solo: prima di poter accedere a un qualsiasi beneficio (dal permesso premio a una misura alternativa alla detenzione) occorreva attendere i risultati dell’osservazione condotta dall’équipe del carcere per almeno un anno e l’approvazione del magistrato di sorveglianza. È quindi spesso accaduto che, soprattutto nel caso di pene brevi, di fatto il condannato scontasse tutta, o quasi, la pena in carcere senza alcuna possibilità di accedere all’esecuzione esterna.
Venuta meno la disciplina censurata dalla Consulta, vi sono importanti ricadute sul versante operativo. La sentenza esplicai suoi effetti con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 maggio. Da quel momento, tutti i nuovi ordini di esecuzione che verranno emessi per pene relative a violazioni dell’articolo 609-quater del Codice penale, cui sia stata riconosciutala circostanza attenuante della minore gravità, saranno sospesi, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale. In questo caso, pertanto, il condannato da “libero sospeso” e il suo difensore potranno presentare, entro 30 giorni dalla notifica, un’istanza di misura alternativa alla detenzione e l’esecuzione della pena resterà sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.
Quest’ultimo valuterà, oltre agli elementi specifici del caso concreto (quali il divario di età o la specifica interferenza conio sviluppo della libertà sessuale del minorenne), il comportamento serbato dal condannato dopo la commissione del reato e durante il procedimento penale nonché i risultati dell’indagine sociale svolta con l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Nel caso di ordini di esecuzione già emessi, si possono avere due possibilità. La prima è che la procura emittente revochi l’ordine di carcerazione, ordinando la scarcerazione del condannato e rimettendo in termini quest’ultimo per formulare l’istanza di misura alternativa al tribunale di sorveglianza. Si tratta di una soluzione auspicabile per evitare il protrarsi di una detenzione che comporta un inutile sacrificio della libertà personale: essendo, infatti, venuta meno la preclusione costituita dall’obbligatoria osservazione annuale presso l’istituto penitenziario, i condannati per reati sessuali con minori, cui sia stata riconosciutala circostanza attenuante a effetto speciale della minore gravità, possono accedere fin dall’inizio dell’esecuzione a una misura alternativa alla detenzione. Altrimenti, una seconda soluzione consiste nel promovimento da parte del difensore di un incidente di esecuzione presso il giudice dell’esecuzione, volto a ottenere una declaratoria di inefficacia dell’ordine di carcerazione già emesso, notificato ed eseguito dal pubblico ministero.











