di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti
Italia Oggi, 15 luglio 2024
Autoriciclaggio con i paletti: la condotta contestata all’indagato non può consistere nel trasferimento dei fondi dalla fallita alle società beneficiarie e quindi coincidere con la stessa condotta distrattiva integrante la bancarotta: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, quinta sezione, n. 20152 del 21 maggio 2024, che, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero, ha chiarito che affinché possa scattare la condanna per autoriciclaggio, evitando indebite sovrapposizioni applicative, è richiesta un’attività ulteriore rispetto alla sottrazione della risorsa all’impresa fallita.
Il caso. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame di Genova aveva annullato parzialmente l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una Spa, poi fallita, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare riguardava plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e da reato societario in relazione al fallimento della società.
Il Tribunale del riesame aveva invece annullato l’ordinanza quanto ai delitti di autoriciclaggio, ritenendo che la condotta contestata all’indagato consistesse nel trasferimento dei fondi dalla fallita alle società beneficiarie e coincidesse, pertanto, con la stessa condotta distrattiva di cui era già accusato con riguardo al reato di bancarotta.
La tesi del pubblico ministero. Nei confronti dell’ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Genova, che, a sostegno della sussistenza di un quadro indiziario grave quanto ai delitti di autoriciclaggio, valorizzava che le somme distratte dal patrimonio della Spa fossero poi confluite in società collegate all’indagato facendo ingresso nel loro ciclo produttivo.
Nel concreto, la parte impugnante sosteneva che lo spostamento di denaro dal conto della fallita a quello delle altre società costituisse un fatto diverso e successivo rispetto alla condotta di bancarotta, e che l’ingresso nel patrimonio delle beneficiarie fosse finalizzato, nell’ottica dell’indagato, a mascherare l’effettiva provenienza del denaro grazie alla confusione con somme di provenienza lecita.
La struttura del reato di autoriciclaggio. Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema Corte ha evidenziato come un primo fondamentale rilievo svolto correttamente dal Tribunale attenesse alla struttura stessa della fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 c.p., struttura che vede la condotta di autoriciclaggio collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto.
Il legislatore, infatti, punendo testualmente chi “avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”, ha tenuto distinti i due momenti, quello di commissione del primo reato che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui queste ultime vengono impiegate, sostituite o trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Depongono in questo senso l’utilizzo nel testo della norma del gerundio passato “avendo commesso o concorso a commettere un delitto”, e del participio presente nell’ulteriore sintagma “provenienti dalla commissione di tale delitto”, termini che segnano la precisa volontà di individuare un “prima” logico-giuridico, ovvero la commissione del reato che genera la risorsa, e un “dopo”, cioè l’impiego di quest’ultima nell’attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa.
Il rapporto con il reato presupposto. A conferma della correttezza di questa lettura della disposizione, la Cassazione ha evocato la persuasiva delineazione della tipicità della condotta di cui all’art. 648-ter.1 c.p. offerta da un precedente giurisprudenziale, che ha posto l’accento proprio sul rapporto tra reato “presupposto”, come tale necessariamente antecedente e già realizzatosi compiutamente nei suoi elementi costitutivi, e quello di autoriciclaggio (cfr. Cass. pen. 331/2021).
D’altra parte, una lettura diversa del dato normativo porrebbe il problema della reciproca delimitazione delle condotte tipiche di cui agli artt. 216 legge fall. (che punisce la bancarotta fraudolenta), e 648-ter.1 c.p. e della possibilità che i reati concorrano, con particolare riferimento ai casi, come quello in esame, in cui la distrazione del denaro sia avvenuta a beneficio di società operative, che per loro stessa natura adoperano le risorse provento della distrazione nella quotidiana attività imprenditoriale.
La interpretazione della Suprema Corte. La Suprema Corte ha osservato inoltre come l’attività dell’interprete non sia agevole, in quanto inevitabilmente suggestionata dalla costruzione della fattispecie, che contempla come uno dei possibili momenti consumativi quello dell’impiego della risorsa, tra l’altro, in attività imprenditoriali: così che un’esegesi poco meditata potrebbe ricondurvi ogni fatto di distrazione a favore di una società, quindi di un’attività di impresa, che fisiologicamente utilizzi quanto viene immesso nelle sue disponibilità.
Ma la Corte di Cassazione ha sviluppato un’interpretazione che richiede, affinché sia integrata una condotta di autoriciclaggio che sia distinta dal momento distrattivo (e quindi, da quello in cui si realizza l’attività predatoria ai danni dell’impresa fallita che integra la bancarotta fraudolenta per distrazione), un c.d. quid plurìs, cioè un’attività ulteriore rispetto alla sottrazione della risorsa all’impresa fallita, che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene e che così eviti indebite sovrapposizioni applicative tra le due disposizioni, non bastando il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative (cfr., ex pluribus, Cass. pen., Sez. V, n. 8851/2019 e n. 38919/2019).
La casistica giurisprudenziale. In seno a questo orientamento si è poi precisato (Cass. pen., Sez. II, n. 13352/2023) che è configurabile la condotta dissimulatoria tipica dell’autoriciclaggio nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento.
Inoltre, fermo restando che, qualora la distrazione riguardi somme di denaro passate dalla società poi fallita a quella che ne beneficia, non potrebbe integrarsi, oltre alla bancarotta, anche l’autoriciclaggio, il quid pluris che lo caratterizza è stato ravvisato nel caso di distrazione di azienda, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell’utilità di provenienza illecita (Cass. pen., Sez. II, n. 37503/2019).
L’esegesi di un’altra pronuncia (Cass. pen., Sez. V, n. 1203/2020), infine, si è centrata sull’idoneità della condotta a fungere da ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene distratto, quale tratto caratterizzante dell’autoriciclaggio rispetto alla bancarotta che ne è presupposto; elemento ravvisato in un’ipotesi in cui vi era stata “polverizzazione” del patrimonio dell’impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società “cloni” intestate a prestanome.
La decisione della Suprema Corte. Dunque, applicando tali principi al caso di specie, gli Ermellini hanno condiviso la decisione del Tribunale del riesame di Genova di ripudiare l’impostazione accusatoria, evidenziando come le stesse condotte ascritte all’indagato come distrattive integrassero anche l’addebito di autoriciclaggio, senza alcuna delimitazione cronologica dell’una e dell’altra condotta (il “prima” e il “dopo” di cui si è detto sopra), e senza l’effettiva individuazione di tratti ulteriori che connotassero la condotta dell’indagato.
Il pubblico ministero ricorrente, dal canto suo, non aveva colto l’obiezione del Tribunale quanto alla struttura della fattispecie di autoriciclaggio quale reato necessariamente successivo rispetto a quello presupposto, e si è limitato a insistere sull’esistenza di un quid pluris, rappresentato dalla “mutazione” che l’innesto nell’ambito delle attività di impresa delle società riceventi avrebbe comportato rispetto alle somme distratte. La Cassazione ha così rigettato il ricorso.










