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di Giuliano Cazzola

huffingtonpost.it, 18 luglio 2023

Le misure proposte da Carlo Nordio riguardano essenzialmente la condotta delle procure e tendono a colpire quegli abusi che non riguardano l’esigenza di “fare giustizia”. Aveva ragione Francesco Cossiga: per riformare la giustizia voleva mandare i carabinieri al Csm. Del resto, sia pure a parti invertite è quanto suggerisce da tempo Piercamillo Davigo. “Non è più semplice mandare un ufficiale di polizia giudiziaria sotto copertura - ecco la proposta del Grande Inquisitore - a partecipare a una gara d’appalto e quando qualcuno la vincerà, dicendo “tu questa gara non la devi vincere” lo arresta, così facciamo prima?”.

Si potrebbe mandare quell’ufficiale in qualche palazzo di Giustizia con l’incarico di arrestare il procuratore o il suo sostituto quando iniziano una indagine palesemente strumentale e infondata. Prendiamo il caso delle bombe di mafia del 1993. La procura di Palermo ci ha costruito sopra la telenovela della “trattativa tra Stato e mafia”, ha perseguitato dei civil servant riconosciuti integerrimi a decenni di distanza, è arrivata a chiamare in causa i vertici delle istituzioni repubblicane, ha nutrito un’abbondante letteratura dei professionisti dell’antimafia, ha avuto a disposizione ore di comparsate televisive in cui venivano presentati alla stregua di San Giorgio che infilza il dragone: tutto questo fino a quando un giudice terzo non ha fatto cadere in via definitiva quella montatura. Eppure i protagonisti di quella pagliacciata, magari impegnati in altri ruoli, insistono nelle loro versioni e trovano settori di opinione pubblica che continuano ad appoggiarli e partiti pronti a portarli in Parlamento a sostenere, da legislatori, i loro teoremi.

Perché le bombe e la trattativa? Cosa nostra - è lo spunto per l’indagine di Palermo - intendeva ricattare lo Stato allo scopo di ottenere una revisione dell’articolo 41 bis per i mafiosi al “gabbio”. Su questa medesima vicenda criminale la procura di Firenze insiste, nonostante le smentite, su di un’altra ricostruzione. Le bombe del 1993 le avrà pur messe la mafia, ma per ordine di Silvio Berlusconi che si preparava a scendere in campo e che si faceva precedere dai fuochi d’artificio. L’intermediario era Dell’Utri il quale - essendo stato condannato, anni dopo, per concorso esterno in associazione mafiosa - costituisce una prova di per sé accertata.

Oggi il bersaglio del giustizialismo e dei suoi prosseneti è divenuta la riforma presentata da Carlo Nordio che è oggetto di un bombardamento continuo e implacabile, senza che il ministro abbia le spalle coperte dalla sua stessa maggioranza. La violenza della controffensiva sta creando molti ripensamenti, perché quello giustizialista è un fronte trasversale che trova udienza anche in forze importanti della maggioranza, perché sono tanti i partiti che si sono serviti del combinato disposto procure-gogna mediatica per attaccare gli avversari. Pertanto le procure vantano crediti molto diffusi - e come è emerso in tante occasioni, anche recenti - non esitano a presentarli alla riscossione quando è opportuno.

Non ho molta fiducia sul fatto che questa sia la volta buona, ma bisognerebbe cominciare a mettere le cose in chiaro: il problema della giustizia in Italia è quello delle procure, che, come ha scritto Sabino Cassese, giurista insigne, ex ministro, giudice emerito della Corte Costituzionale - sono divenute un “quarto potere”, in violazione di quella Costituzione che oggi dicono di voler difendere. “Quello che la Costituzione definisce “ordine” è divenuto “potere”. Al compito di dare giustizia si affianca quello di predicare le virtù. In conclusione, l’ordine giudiziario ha acquisito un ruolo diverso da quello prefigurato nella Costituzione”.

Il settore problematico della magistratura è quello delle procure, ovvero della magistratura inquirente, perché quella giudicante è certamente più equilibrata - anche se arriva con troppo ritardo - come si vede osservando le sentenze che demoliscono i teoremi delle procure. Ma questa “terziarietà” deve essere garantita dalla separazione delle carriere. “Solo l’ordine giudiziario e solo a mezzo di un processo può dichiarare un accusato colpevole. Questo principio - ha scritto ancora Cassese - è stato travolto in Italia dall’affermazione di quello che può chiamarsi un vero e proprio quarto potere, le procure”. Secondo il giurista, quindi, i pm non si limitano a costruire l’accusa, ma giudicano prima del processo.

Vogliamo approfondire come avviene quest’abuso di potere? Ce lo spiega Luciano Violante, una personalità al di sopra di ogni sospetto, in una intervista al Foglio sulla finzione dell’obbligatorietà dell’azione penale, che a suo avviso “offre ai magistrati la possibilità di concentrarsi su reati evanescenti per concentrarsi più sulle persone da indagare che sui reati da dimostrare”. Per il presidente della ANM Giuseppe Santalucia l’obbligatorietà dell’azione penale rimane un presidio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e sarebbe messa in discussione proprio dalla separazione delle carriere. Violante ha poi descritto come funziona: “Si usa un’ipotesi di reato non ben limitata, si apre un’indagine sulla persona, si cerca tutto ciò che in una persona possa essere considerato rilevante dal punto di vista della morale oltre che del penale e si usa il circo mediatico per dare legittimità alla propria azione”.

Le misure proposte da Carlo Nordio riguardano essenzialmente la condotta delle procure e tendono a colpire quegli abusi che non riguardano l’esigenza di ‘fare giustizia’. Nessun ufficio giudiziario ha mai indagato sul traffico di veline tra le procure e i cronisti giudiziari, perché è un passaggio fondamentale dello sputtanamento pre-giudiziale che è di per sé una condanna che dura per l’intero calvario dell’iter processuale. Un altro grande penalista, Filippo Sgubbi (nel suo saggio: “Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi” edito da Il Mulino nel 2019) ha reso ancor più evidente la stortura di un diritto penale divenuto “totale” perché è penetrato in tutti gli aspetti del vivere civile. Ne deriva - secondo Sgubbi - che nei processi penali le prove non si limitano ad applicare il sillogismo classico dell’illiceità, confrontando il comportamento specifico dell’imputato con la norma di carattere generale, ma la ricerca verte anche sull’esistenza o meno della illiceità ovvero di una norma che sanzioni quel comportamento.

E se non esiste la si crea ex novo. È il caso di incriminazioni non di origine legislativa ma giurisprudenziale, tra le quali spicca il c.d. concorso esterno nei reati associativi “ove l’imputato potrà apprendere solo dal dispositivo della sentenza - e quindi ex post - se la propria condotta rientra o meno in tale figura”. La giurisprudenza - che dovrebbe limitarsi a decidere sul caso concreto - è divenuta, impropriamente, non solo fonte del diritto, ma persino creatrice della norma, al posto e in sostituzione del potere legislativo. Eppure tutti se la sono fatta sotto quando Nordio si è spinto fino a preconizzare l’abolizione di questa fattispecie di reato. Ma si può abrogare una norma che nessuna legge ha mai previsto? Magistrali sono poi le considerazioni tratte da Filippo Sgubbi sulla pretesa uguaglianza dei cittadini che sarebbe salvaguardata, secondo il presidente Santalucia, dall’obbligatorietà dell’azione penale in barba al principio che “ad impossibilia nemo tenetur”. “Si staglia, poi, nel contesto di una giustizia penale sempre più avulsa dalle sue finalità, la fattispecie della responsabilità penale senza colpa (dal binomio innocente/colpevole si passa al binomio puro/impuro).

In sostanza, il reato è diventato una colpa per talune categorie sociali: non nel senso tradizionale di uno specifico fatto - sostiene Sgubbi - commesso da una persona e connotato da colpevolezza, bensì come un male insito nell’uomo e nel suo ruolo nella società. Il reato e la colpa sono uno status che precede la commissione di un fatto. Assomiglia, per gli “impuri”, al peccato originale. Non si tratta di una colpa generale inerente alla persona umana come tale, ma è legata al ruolo sociale ricoperto o alla tipologia dell’attività che svolge nella vita (in particolare, la politica, ndr). Così talune categorie sociali sono “pure” per definizione e prive di colpa. Gli appartenenti ad altre categorie, invece, dovranno dimostrare la loro contingente ed episodica purezza (un innocente - secondo la dottrina Davigo - è solo un colpevole che l’ha scampata); cioè saranno costretti a provare che in quella circostanza eccezionalmente non gli sarebbe potuto essere imputare nulla.