di Chiara Lalli
Il Dubbio, 13 novembre 2023
Aveva la sclerosi multipla da alcuni anni e non voleva più vivere in quel modo. è dovuto andare in svizzera perché non aveva un trattamento di sostegno vitale, uno dei quattro requisiti previsti della consulta. ora il Gip dirà se accompagnarlo è stato un reato. Il prossimo 23 novembre ci sarà una udienza in Camera di consiglio riguardo al mio procedimento penale per il reato 580 del codice penale, istigazione o aiuto al suicidio, commesso lo scorso 8 dicembre. Quasi un anno fa ho accompagnato Massimiliano in Svizzera. Massimiliano aveva la sclerosi multipla da alcuni anni e non voleva più vivere in quel modo, quasi immobile e dipendente dagli altri per qualsiasi cosa, anche per aprire una porta o per bere un bicchiere d’acqua; la mattina di quell’8 dicembre ha bevuto un farmaco che lo ha fatto addormentare e poi morire. Il 9 dicembre mi sono denunciata alla stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella a Firenze. La decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze risponde alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero di qualche giorno prima e ha lo scopo di “verificare la sussistenza dei presupposti della richiesta”.
La richiesta di archiviazione - La richiesta di archiviazione ricostruisce i fatti. Nel 2017 a Massimiliano viene diagnosticata la sclerosi multipla; nel 2021 le sue condizioni peggiorano e nel 2022 non riesce più a camminare, fatica a stare in piedi e la muscolatura volontaria è compromessa. Muove solo il braccio destro. Secondo quanto racconta il padre, Massimiliano pensa alla morte volontaria per la prima volta nel 2021. Cerca informazioni, è sempre più convinto. Scrive alla Dignitas, un’associazione fondata nel 1998 e che vuole garantire la scelta alle persone, che accoglie la sua richiesta e decide anche di coprire le spese perché Massimiliano non può farlo. Questo mi fa pensare a Sibilla Barbieri, a quando dice che ha potuto permettersi di pagare, ma gli altri come fanno? Non tutti avrebbero la fortuna di Massimiliano - e lo so che la parola “fortuna” in queste circostanze può sembrare bizzarra o sconveniente, ma è più bizzarro e più sconveniente permettere che siano i soldi a garantire un diritto così fondamentale.
In quei mesi Massimiliano scrive anche a Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Il suo intervento, così come il mio, è successivo alla decisione di Massimiliano. Il suo intervento, così come il mio, è organizzativo. È la condizione materiale e necessaria per permettere a Massimiliano di arrivare in Svizzera e di esercitare la sua scelta. E così la mattina del 6 dicembre ho preso un treno da Roma fino a Cecina e ho aspettato il van guidato da Felicetta Maltese, l’altra persona che ha partecipato alla disobbedienza civile. Massimiliano era dietro, seduto su una seggioletta di fortuna e incastrato nella parte posteriore e vestito troppo leggero (la seggioletta e gli abiti non abbastanza pesanti sono miei ricordi). Quante ore ci vogliono per arrivare in Svizzera? Quanto può essere scomodo un viaggio in quelle condizioni?
Il 7 dicembre Massimiliano ha incontrato il medico che ha verificato ancora una volta i requisiti e il perdurare della volontà di morire. Succederà molte altre volte: il giorno dopo per telefono (sempre il medico) e poi la mattina dell’8 nella piccola clinica svizzera. Sei sicuro? Vuoi cambiare idea? Ti riportiamo in Italia? (Sono sempre io e non il pubblico ministero; sono sempre io che gliel’ho chiesto per due giorni, e ogni volta ho ricevuto la stessa risposta: non ne posso più; ogni tanto sorrideva, ogni tanto si spazientiva forse perché noi che siamo ancora capaci di muoverci e che non dobbiamo pianificare il più stupido dei movimenti non possiamo capire davvero com’è vivere in quel modo).
Massimiliano era deciso e ha bevuto il farmaco quella mattina dell’8 dicembre. Siccome il possibile reato è quello previsto dall’articolo 580 del codice penale, prima di procedere con la ricostruzione del pubblico ministero è utile copiarlo: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima”.
Però c’è una novità da alcuni anni. “La Corte Costituzionale con sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2019, n. 48) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”“.
Massimiliano aveva tre requisiti su quattro perché non era tenuto “in vita da trattamenti di sostegno vitale” (poi ci torno) e quindi era andato in Svizzera. Torniamo alla richiesta di archiviazione. L’istigazione viene esclusa e quindi rimane l’aiuto. La prima ragione per l’inapplicabilità (e la non punibilità) è una interpretazione della nostra partecipazione come mero supporto materiale e non come una condotta “direttamente e strumentalmente” connessa al suicidio. Insomma non siamo un anello prossimo nella catena causale che finisce con la morte di Massimiliano. La seconda ragione è più interessante e ha a che fare con la 242 e la presenza dei requisiti o meglio l’assenza del requisito di sostegno vitale. Massimiliano non ce l’aveva, secondo il pubblico ministero nemmeno in un senso allargato, eppure questo non dovrebbe impedire al giudice l’applicazione della causa di non punibilità. Perché - e questa è la parte più bella della richiesta - “questo pubblico ministero ritiene che tale esclusione sia frutto di una disciplina che appare sospettabile di legittimità costituzionale sotto diversi profili”.
Rispetto all’articolo 3 della Costituzione, perché “discrimina irragionevolmente tra situazioni per il resto identiche, poiché impedisce l’accesso al suicidio assistito di persone che pure presentano una malattia irreversibile e una sofferenza intollerabile”. Avere o non avere un trattamento di sostegno vitale “dipende da circostanze del tutto accidentali, legate alla variabilità delle manifestazioni patologiche nei casi concreti, senza che tale differenza rifletta un bisogno di protezione più accentuato”.
E poi perché se posso decidere di non cominciare o di interrompere qualsiasi trattamento sanitario rifiutare una dipendenza da un sostegno vitale dovrebbe togliermi la possibilità di accedere al suicidio assistito? Non sarebbe paradossale accettare un trattamento solo per “chiederne la disattivazione a fini della procedura di aiuto al suicidio”?
Questo requisito confligge insomma con la libertà terapeutica e con la libertà personale, con l’uguaglianza e con il diritto alla salute. Causa una ingiustificata lesione di diritti fondamentali e impone “un’unica modalità di congedo dalla vita, anche quando si rivela lenta, dolorosa e contraria alla loro concezione di dignità; circostanza tanto più vera, come detto, per chi non può procurarsi la morte semplicemente interrompendo un tratta-mento”. È irrilevante avere o non avere un certo macchinario o un certo trattamento per decidere quali diritti mi spettano. Per tutte queste ragioni il giudice dovrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale del requisito del sostegno vitale perché in contrasto con gli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione.
La sentenza 242 della Corte costituzionale - La 242 è una bella sentenza perché ci riconosce più libertà. La 242 è una brutta sentenza perché rischia di legare quella libertà a un requisito discriminatorio se inteso in senso restrittivo, cioè come un macchinario e non in un senso più allargato di qualsiasi trattamento che ci permette di vivere e la cui sospensione causerebbe la nostra morte. E mica solo farmaci ma pure l’assistenza di cui ha bisogno una persona che si muove poco o male o quasi più (se sei costretto a essere accompagnato ovunque e non puoi fare nulla da solo, se smetto muori - la diversità riguarda solo i tempi più lunghi rispetto, per esempio, a un respiratore meccanico). La 242 non stabilisce poi tempi e procedure certi quando una persona chiede la verifica dei requisiti per morire a casa sua, rischiando di abbandonarla in un’attesa crudele e ingiusta.
Perché Massimiliano è dovuto andare in Svizzera - Perché come ho detto prima, non aveva attrezzi o respiratori. Aveva solo una malattia incurabile che lo aveva bloccato nel suo corpo e che lo costringeva a vivere come non avrebbe voluto. Io che avrei fatto? Non lo so, forse sarei andata in Svizzera anche io. Ma non lo so, magari no. E va bene così, dovrei poter scegliere e cambiare idea quante volte mi pare. Ognuno di noi dovrebbe poter scegliere - anche di non scegliere, ovviamente. Come Massimiliano, molte altre persone hanno tre requisiti su quattro e non possono e non hanno potuto scegliere. Come Massimiliano, molte persone non vogliono più vivere e dovrebbe essere un loro diritto scegliere. In fondo basterebbe prendere sul serio gli articoli cui fa riferimento il pubblico ministero nella richiesta della mia archiviazione: il 3, il 13 e il 32 della Costituzione. A Massimiliano penso spesso. Avrei voluto moltissimo riportarlo in Italia. Avrei voluto convincerlo a rimandare la sua morte. Ma la vita era la sua e se mi penso al suo posto forse avrei scelto di morire. Non lo so, quello che so è che non possiamo essere così strafottenti e presuntuosi da pensare di poter scegliere al posto degli altri.










