di Gianfranco Schiavone
L’Unità, 23 aprile 2026
L’emendamento della destra è un colpo all’autonomia degli avvocati e al diritto di difesa. È l’esercizio corretto della professione forense che permette l’attuazione dell’art.24 della Carta: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Con l’emendamento n. 30.0.3000 presentato il 18.4.26 dalla destra e votato dal Senato è stato introdotto un art. 30-bis al cosiddetto decreto legge sicurezza che, modificando l’art. 14-ter d.lgs. 286/98, prevede il riconoscimento di un compenso di € 615,00 all’avvocato che difende un cittadino straniero avverso un provvedimento di espulsione se tale avvocato contribuisce effettivamente al rimpatrio della persona straniera ovvero “ad esito della partenza dello straniero”.
Qual è il ruolo di un avvocato nel nostro ordinamento? Può apparire una domanda banale di cui tutti conosciamo la risposta, ma l’ultima sconcertante proposta del Governo, votata dal Senato e ora all’esame della Camera rende necessaria una riflessione su questioni apparentemente scontate. Nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificata dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 relativa all’ordinamento della professione forense all’articolo 2 l’avvocato è definito come un “libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza (…) ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti” (c.2). L’avvocato presta prevalentemente attività di difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali ma può anche svolgere un’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se connessa all’attività giurisdizionale. In ogni caso, sempre “l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale” (art.3). L’esercizio corretto della professione di avvocato permette di dare attuazione al fondamentale principio costituzionale sancito all’art.24 della Costituzione che prevede che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. (c.1) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (c.2) nonché dell’art. 113 Cost che prevede che “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa” (c.1).
Il ruolo che il Governo tramite l’emendamento citato vorrebbe attribuire agli avvocati, anche tramite una collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, è compatibile con il ruolo e la finalità della funzione dell’avvocato nel nostro ordinamento? Mi sembra evidente che si debba rispondere sicuramente di no per ragioni che chiunque può ben comprendere al di là di tecnicismi: il cuore della questione risiede infatti nell’indipendenza dell’azione professionale e nell’autonomia di giudizio che impongono all’avvocato di operare, in piena autonomia, la scelta più adeguata per la persona assistita e non già la volontà della controparte. Se dunque un avvocato assiste un cittadino straniero nella difesa avverso un provvedimento di espulsione può certamente proporre al suo cliente di aderire a un programma di rientro volontario se, nel concreto caso che sta assistendo, ritiene che questa sia la scelta più adatta per la persona (cui spetta comunque la decisione finale). Qualunque difensore sa che situazioni in cui si può serenamente valutare che il rientro nel proprio paese sia la scelta migliore per il cliente, esistono, ma il tutto deve rimanere nell’ambito di un rapporto libero tra il difensore e la persona assistita all’interno del quale non può esserci spazio per una grave ed indebita interferenza dell’Amministrazione che ha emanato il provvedimento di allontanamento e che, dalla sua posizione di controparte, sussurra all’orecchio dell’avvocato “se mi aiuti a mandarlo via e ci riusciamo insieme, ti pago”. Come ha giustamente fatto osservare l’Associazione Nazionale Magistrati, nel suo comunicato del 18 aprile, il riconoscimento di un incentivo economico connesso all’esito positivo del rimpatrio volontario “contrasta con l’idea stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni ambito il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse”.
Quanto voluto dal Governo italiano in carica e tristemente votato da un ramo del Parlamento umiliato nelle sue funzioni, è dunque un attacco diretto e inaudito a uno dei principi fondamentali dello stato di diritto ovvero il diritto alla difesa effettiva che necessita per poter esistere, di una professione forense esercitata in piena autonomia e indipendenza di giudizio e non già di un avvocato esecutore di quanto vuole la controparte. La premier Meloni, indubbiamente abile nel giocare con le parole ha dichiarato di “non aver capito” le ragioni dello scalpore sollevato e conferma che il governo intende sostenere il lavoro del professionista che assiste il migrante nel caso aderisca alla proposta di rimpatrio volontario. La confusione è però totale: ciò che il Governo vuole introdurre non ha nulla a che fare con l’assistenza tecnica di cui sopra, ma si tratterebbe di un inammissibile premio per il conseguimento dell’obiettivo realizzato dall’avvocato che lavora di fatto per il Governo. Sento dunque che si vocifera in queste ore di soluzioni bizzarre, come l’emanazione di un decreto legge correttivo che andrebbe a sanare il folle emendamento che è stato votato senza causare la decadenza dell’intero decreto legge (la modifica alla Camera imporrebbe infatti tempi troppo stretti per la seconda lettura al Senato). Se questa sarà la soluzione si tratta di una toppa peggio del buco che rende veramente ridicola la situazione di un Governo così inadeguato da avere pochi precedenti nella storia, pur tormentata, della Repubblica.











