di Antonio Esposito
Il Fatto Quotidiano, 31 dicembre 2022
Tra le iniziative di riforma della Giustizia del ministro Nordio - modifica dell’abuso di ufficio, riduzione delle pene per i reati di corruzione, stretta sulle intercettazioni, separazione delle carriere e abolizione della obbligatorietà dell’azione penale - la più insidiosa è proprio quest’ultima perché, incidendo sull’esercizio del potere punitivo dello Stato, determina un grave vulnus al principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Il nostro ordinamento, diversamente da altri sistemi costituzionali europei, fondati sul principio di discrezionalità o facoltatività dell’azione penale, è governato dal principio di obbligatorietà della stessa, sancito dall’articolo 112 della Costituzione. La disposizione è posta a presidio della indipendenza e dell’autonomia dell’intera magistratura, ivi compresi i pubblici ministeri, e a garanzia della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. I Padri costituenti concepirono indipendenza e obbligatorietà dell’azione penale come facce della stessa medaglia e le considerarono il miglior presidio del precetto costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini. La Consulta, con sentenza n. 88/1991, ha sottolineato come il principio di obbligatorietà dell’azione penale costituisca “punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale il cui venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo”. In altra pronuncia, la n. 84/1979, la stessa Corte precisava che “l’obbligatorietà dell’azione penale concorre a garantire da un lato l’indipendenza del pubblico ministero nell’esercizio della propria funzione, dall’altro l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale”.
Il principio di cui all’art. 112 Cost. vieta, pertanto, all’organo inquirente di operare soggettive selezioni nell’ambito dei procedimenti penali pendenti, che si risolverebbero in un’attività arbitraria in contrasto col nostro sistema costituzionale. Tuttavia, le difficoltà operative che incontrano le Procure nel dare concreta attuazione al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale impongono la scelta di fare ricorso a moduli gestionali degli affari penali i quali prevedano, per predeterminate categorie di reati di minor allarme sociale, una posticipazione dell’istruttoria a favore di fatti criminosi dotati di particolare gravità e peculiare offensività.
L’elaborazione di criteri di priorità generali e predeterminati risponde dunque alla necessità di rendere l’attività del pm il più possibile razionale, trasparente e prevedibile, e di scongiurare il rischio di valutazioni individuali incentrate sull’opportunità di perseguire o meno determinati indagati o tipologie di reato. Tale risultato non si ottiene rendendo discrezionale l’azione penale (anzi è vero il contrario). È, invece, sufficiente che - come già ipotizzato nella riforma Cartabia - con legge ordinaria venga disposto che l’individuazione di sequenze prioritarie per le Procure sia la medesima di quella adottata per gli uffici giudicanti, come stabilito dall’art. 132 bis disp. att. Cpp. Tale norma, riformulata dalla legge n° 125/2008, introduce indicazioni vincolanti per gli uffici giudicanti in tema di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, con attribuzione di priorità assoluta a talune tipologie di reato connotate da speciale gravità e allarme sociale e, in particolare, a processi a carico di imputati detenuti, ai processi relativi ai delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) Cpp e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica. Tale disposizione è stata ulteriormente integrata con legge n. 119/2013 che ha inserito nella scala i delitti previsti dagli artt. 572 e da 609-bis a 609-octies e 612 bis Cp (maltrattamenti in famiglia, stalking e reati sessuali) e con la legge n.103/2017 che ha inserito i processi relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis Cp (reati di concussione e corruzione). È evidente, poi, che anche per i dirigenti degli uffici inquirenti dovrà valere l’obbligo, previsto dal II comma dell’art. 132 bis disp. att. Cpp, per gli uffici giudicanti di “adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria”. Dovrà anche essere previsto che è inderogabile compito dei procuratori generali - cui l’art. 6 dl n. 106/2006 attribuisce un potere di vigilanza e sorveglianza al fine di verificarne il corretto e uniforme esercizio dell’azione penale e del puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione - porre in essere efficaci meccanismi di controllo circa il rispetto da parte dei dirigenti degli uffici inquirenti dei criteri di priorità delineati nell’art. 132 bis e riferirne gli esiti al pg della Corte di Cassazione investito della vigilanza sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici requirenti.










