di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 17 aprile 2020
Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza 16 aprile 2020 n. 12324. Il giudice non può negare l'affidamento in prova ai servizi sociali al posto dei domiciliari al condannato, ultraottantenne, per bancarotta fraudolenta solo in assenza di una riparazione. La Corte di cassazione, con la sentenza 12324, accoglie il ricorso contro il no alla domanda per il servizio sociale, malgrado l'assenza di precedenti penali e l'attività di collaborazione aziendale da parte dell'imputato.
Ad avviso della difesa era stata valorizzata solo la mancata riparazione e non era stato invece valutato che il danno cagionato ai creditori, con una distrazione di 750 mila euro, non superava il valore dei beni in sequestro e liquidati a titolo di provvisionale. Il tribunale aveva inoltre considerato troppo blande le prescrizioni correlate alla misura richiesta dal ricorrente e, dunque, non grado di assicurare la rieducazione e la prevenzione. Di parere diverso la Suprema corte.
Per i giudici di legittimità, infatti, la misura alternativa ai domiciliari doveva essere concessa, in assenza di indicatori di una pericolosità sociale attuale, né si poteva escludere, come aveva fatto il tribunale, la funzionalità rieducativa del servizio sociale. Dirimente poi, il fatto che la volontà della legge non è quella di subordinare la concessione delle misure alternative al risarcimento. Principio che resta fermo malgrado la presenza sul punto di precedenti contrastanti e, comunque non, condivisibili.










