di Franesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020. Tempi più rapidi per rideterminare le pene accessorie in caso di condanna per bancarotta dopo la sentenza 222/2018 della Corte costituzionale. Non sarà più necessario infatti disporre un nuovo giudizio ma sarà sufficiente presentare una istanza al giudice dell'esecuzione che potrà agire autonomamente nell'ambito della sua discrezionalità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020. La questione riguarda la sanzione accessoria del divieto di esercitare un'impresa commerciale e l'esclusione dai ruoli direttivi nella misura fissa di dieci anni per tutti i condannati che era previsto dall'articolo 216, ultimo comma, del Rd 267/1942.
La Consulta l'ha infatti dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui disponeva che la condanna per bancarotta comportava l'inabilitazione "per la durata di dieci anni" anziché "fino a dieci anni". Da qui una pioggia di ricorsi volti alla riduzione della misura. Il caso affrontato riguarda l'istanza presentata dal sindaco di una società, condannato a due anni per bancarotta, affinché gli venissero rideterminate le pene accessorie.
La Corte ricorda come le Sezioni unite abbiano risolto la questione soltanto riguardo i processi non ancora definiti con sentenza irrevocabile, stabilendo che in quei casi spetta al giudice di merito procedere alla rinnovata commisurazione della sanzione. Lasciando però scoperta la questione della rideterminazione, tramite incidente esecutivo, quando sulla durata, già stabilita in misura fissa ed invariabile di dieci anni, si era formato il giudicato.
Ebbene facendo un notevole passo avanti, la Suprema corte con un principio di diritto ha affermato che: "È consentito anche al giudice dell'esecuzione procedere alla nuova determinazione della durata delle pene accessorie, previste dall'art. 216 ult. co. l. fall., quando siano state inflitte in misura pari a dieci anni e sia richiesto di adeguarle al nuovo testo della norma come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni".
Ciò detto, la Corte chiarisce che non vi è però un diritto "all'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale". Al contrario, "la nuova misura va stabilita dal giudice in via discrezionale e caso per caso, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen", secondo i quali la pena va commisurata alla gravità del reato.
Tornando al caso concreto la questione ha una sfumatura ancora diversa. Il giudice dell'esecuzione infatti aveva "implicitamente" ammesso il suo potere di rideterminare la pena ma non si era conformato alla richiesta ritendo la condotta grave. Secondo la Corte però la motivazione è "palesemente incongrua" perché non tiene conto del fatto che, "pur a fronte della natura fraudolenta delle condotte compiute in danno dei soci e dei terzi", la pena della reclusione è stata graduata partendo dal minimo edittale e previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Per cui la fattispecie è stata ritenuta di "non particolare gravità". In questo senso, le conclusioni del giudice dell'esecuzione sono rimaste "prive di un supporto giustificativo che desse conto della scelta del massimo rigore punitivo", in modo, dunque, del tutto sperequato rispetto alla pena principale di due anni.
In definitiva, conclude la Corte, al giudice dell'esecuzione va riconosciuta "la libertà di stabilire in via autonoma la durata delle pene accessorie fallimentari, senza dover rispettare la perfetta simmetria di decisione rispetto a quanto statuito per la pena della reclusione", tuttavia deve adeguatamente motivare. Per cui "l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, che procederà al rinnovato esame dell'incidente esecutivo sanando le lacune argomentative riscontrate".










