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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 25 agosto 2026

La Cassazione dà disco verde all’accesso al mediatore anche senza parere favorevole del curatore fallimentare: può essere utile per risolvere le questioni che derivano dal reato. Sì alla giustizia riparativa per il bancarottiere, anche se il curatore fallimentare dice no. Il mancato consenso della parte civile nel processo penale non può impedire di per sé l’accesso dell’imputato al centro di mediazione: la procedura va esclusa solo se c’è un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre conta se l’intervento del mediatore può essere utile a risolvere le questioni che derivano dal reato. L’obiettivo di responsabilizzare l’autore dell’illecito, d’altronde, può essere raggiunto instaurando il dialogo con una “vittima surrogata”, cioè una persona che ha subito un altro reato ma di analoga natura. Così la Cassazione penale, sezione quinta, nella sentenza n. 29030 del 30/07/2026.

Sconto di pena e reati fallimentari - È accolto solo uno dei motivi di ricorso proposti dall’imputato condannato per reati fallimentari come amministratore di fatto di una srl: se la bancarotta semplice risulta estinta per prescrizione, diventa definitiva la responsabilità per quella fraudolenta, patrimoniale e documentale. Trova tuttavia ingresso la censura che denuncia la violazione dell’articolo 129-bis Cpp e il vizio di motivazione: sbaglia la Corte d’appello a negare all’imputato l’accesso alla giustizia riparativa per il “dissenso espresso dalla parte civile” (che nella bancarotta può essere anche un singolo creditore o il fisco), “i cui interessi sarebbero stati incompatibili con soluzioni perseguite fuori dal processo penale”. Anzitutto non conta che l’imprenditore sia ormai dichiarato colpevole: se la mediazione penale riferita a reati procedibili d’ufficio si conclude con esito positivo, l’interessato può ottenere uno sconto di pena.

Utilità del programma e valutazione del pericolo - La giustizia riparativa può scattare al di là del tipo o della gravità di reato: non serve il riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato o il consenso della vittima, tanto che è stata ritenuta in astratto praticabile anche per il responsabile di abusi sessuali su minori (sentenza n. 8653 del 05/03/2026) o di stalking (sentenza n. 19393 del 28/05/2026), nonostante la contrarietà delle parti offese. E ciò anche se l’autore non confessa né risarcisce. L’obiettivo, spiega in particolare la sentenza 8653/26, è evitare che “il reo venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo”. La valutazione del consenso - che deve essere personale, libero, consapevole, informato - è invece riservata al mediatore e risulta sempre ritrattabile senza effetti pregiudizievoli. Il giudice, dal canto suo, deve soltanto accertare se la partecipazione dell’imputato al programma può essere utile o invece crea un pericolo concreto.

Composizione del conflitto - La mediazione penale, d’altronde, offre uno spazio neutrale, protetto e riservato, al cui interno le parti possono raccontare l’esperienza vissuta, esprimere i loro bisogni, ascoltare l’altro e confrontarsi sulle conseguenze del reato: il tutto con l’assistenza di un mediatore qualificato, terzo e imparziale. Assoluta la gratuità dell’iter. Parola al rinvio.