di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore , 28 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 27 gennaio 2020 n. 3236. Non scatta il reato previsto dall'articolo 617-quinquies del Codice penale se si manomette lo sportello Bancomat con mezzi inadeguati all'intercettazione della banda informatica e dei codici pin della carte introdotte dagli utenti. Commette, al contrario, il reato chi occulta nello sportello Bancomat mezzi idonei al furto dei dati, anche se non ci si riesce. Così la quinta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 3236depositata ieri ha cancellato la condanna, con rinvio a nuovo giudizio, di un giovane che aveva nascosto - in uno sportello Postamat - un sistema di captazione skimmer per la lettura delle bande magnetiche delle carte e una videocamera per registrare i pin digitati dagli ignari utenti. Non basta, infatti,dice la Cassazione, accertare la condotta di posizionamento delle apparecchiature occultate, ma ne va dimostrata in concreto l'attitudine a registrare le comunicazioni telematiche e i dati informatici altrui. Quindi per chi tenta - senza riuscirvi - di rubare i dati e i codici delle carte bancomat scatta comunque la condanna in sede penale per il solo fatto di aver installato apparecchiature occulte "idonee" a commettere il furto telematico, anche se in concreto non ha raccolto e memorizzato alcuna informazione.
Condotta irrilevante in sé - La Cassazione chiarisce che è un reato di pericolo, ma "concreto" e non "generico", quello previsto dall'articolo 617-quinquies del Codice penaleper chi installa apparecchiature atte a intercettare comunicazioni informatiche o telematiche. Generalmente nei reati di pericolo, basta infatti aver realizzato la condotta incriminata dalla legge con la conseguenza che il pericolo è presunto. Nel caso dei reati di pericolo concreto, invece, la minaccia al bene va accertata dal giudice che verifica l'attitudine delle azioni poste in essere anche se non si è raggiunto un ulteriore scopo illecito.









