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di Carlo Rimini

Corriere della Sera, 14 giugno 2024

Restano perplessità sulle “misure rieducative” contenute nella formulazione della legge. Entra in vigore oggi la nuova legge contro il bullismo. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni avrà il potere di chiedere nei confronti dei bulli l’”attivazione di un percorso di mediazione”, oppure “lo svolgimento di un progetto di intervento educativo”. Questo progetto potrà prevedere “lo svolgimento di attività di volontariato sociale… la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente”.

Prescindiamo dall’osservazione per cui non si comprende chi debbano essere i protagonisti del “percorso di mediazione” (il bullo e il bullizzato?); prescindiamo dal rilievo per cui l’imposizione di una attività di volontariato è un ossimoro che il Parlamento avrebbe dovuto risparmiarsi; prescindiamo dal rilievo per cui l’elenco esemplificativo delle attività alle quali il bullo può essere costretto poteva comprendere compiti meno piacevoli e menzionare invece l’attività di assistenza a favore degli anziani o la presenza attiva in un reparto di oncologia pediatrica. Prescindendo da tutto ciò, l’idea è buona: il ragazzo responsabile di atti di bullismo può essere punito con una sanzione meno traumatizzante della sanzione penale, che lo metta di fronte alla gravità del suo comportamento e, magari, alla durezza della vita.

Vi è però un aspetto della nuova legge che suscita perplessità. Si prevede che un ragazzo possa essere sottoposto a “misure rieducative”. L’espressione è inquietante: il ragazzo rieducato viene elevato al rango di novello Winston Smith. Ma ancora più inquietanti sono i presupposti del processo rieducativo: non è necessario l’accertamento di specifici atti di bullismo, cioè condotte aggressive o lesive della dignità altrui. È invece sufficiente qualsiasi indefinita “irregolarità della condotta o del carattere”, irregolarità che non vengono in alcun modo ricondotte dal legislatore al fatto che la persona “rieducata” si sia resa responsabile di azioni concrete contro qualcuno o contro qualcosa. Che un ragazzo possa essere sottoposto a “misure rieducative” semplicemente perché “Dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere” è una cosa che avremmo preferito non leggere in una legge approvata in una democrazia occidentale, così come non la vorremmo leggere in alcuna parte del mondo.