di Francesco Cerisano
Italia Oggi, 7 dicembre 2019
Consulta: la mancata collaborazione non rileva. Benefici penitenziari anche per i detenuti minorenni, e giovani adulti, condannati per i cosiddetti reati ostativi (ad esempio associazione mafiosa e sequestro di persona a scopo di estorsione).
Possono accedere ai permessi premio anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 263 depositata ieri (relatore Giuliano Amato), la prima sul nuovo Ordinamento minorile, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
La Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, relativa all'applicazione nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti del meccanismo "ostativo" previsto dall'articolo 4bis, commi 1 e 1bis, dell'Ordinamento penitenziario, secondo cui i condannati per uno dei reati in esso indicati, che non collaborano con la giustizia, non possono accedere ai benefici penitenziari previsti per la generalità dei detenuti.
Con riferimento ai condannati minorenni, questo meccanismo preclusivo è stato ritenuto in contrasto anzitutto con i principi della legge delega n. 103 del 2017, di riforma dell'ordinamento penitenziario, di cui il dlgs 121/2018 costituisce attuazione.
Tale legge, secondo la Corte, imponeva da un lato di ampliare i criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione (con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà) e, dall'altro, "di eliminare qualsiasi automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti minorenni, in contrasto con la funzione rieducativa della pena".
Viceversa, ha osservato la Consulta, la norma impugnata ha ristretto la possibilità di accedere alle misure, agganciandola alle condizioni previste dall'art. 4bis dell'Ordinamento penitenziario (che peraltro sono state oggetto di recente pronuncia di incostituzionalità con la recente sentenza n. 253/2019).
Per la Corte si tratta di un collegamento che "restringe l'ambito di applicabilità delle misure alternative alla detenzione" e, fondandosi su una presunzione di pericolosità basata esclusivamente sul titolo di reato, irrigidisce la regola di giudizio "in un meccanismo che non consente di tenere conto della storia, del percorso individuale del singolo soggetto e della sua complessiva evoluzione sulla strada della risocializzazione".
La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, perché l'automatismo legislativo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla magistratura di sorveglianza una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le finalità di risocializzazione, che devono presiedere all'esecuzione penale minorile.
Nella sentenza la Corte ha spiegato che "dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extra-murarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all'art. 4bis ordin. penit.
Al tribunale di sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell'idoneità e della meritevolezza delle misure extra-murarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell'applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell'ambito del percorso riabilitativo".









