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di Anna Larussa


altalex.com, 15 aprile 2020

 

Legittimo il divieto di benefici per il sequestro di persona a scopo di estorsione, anche se è riconosciuta l'attenuante della lieve entità (Corte costituzionale, sentenza n. 52/2020). La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all'art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n°68 del 23 marzo 2012".

La questione - La questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze chiamato a pronunciarsi sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di un detenuto in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 47 ordin. penit. (disponibilità di domicilio e lavoro, pena da espiare non superiore ai quattro anni), e pur tuttavia destinato a una declaratoria di inammissibilità per via dell'inclusione del reato ascrittogli (sequestro di persona a scopo di estorsione, contestato con l'attenuante del fatto di lieve entità) tra i delitti c.d. ostativi per i quali, in assenza di collaborazione con la giustizia e in mancanza della richiesta di accertamento della collaborazione cosiddetta impossibile o inesigibile, il beneficio non è concedibile.

In particolare il Tribunale di sorveglianza di Firenze ritiene che l'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. contrasti con l'art. 3 Cost., nella parte in cui parifica irragionevolmente un condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione di "lieve entità" ai condannati per delitti di particolare allarme sociale che giustificarono l'introduzione del regime di rigore contemplato dall'art. 4-bis ordin. penit. nella sua versione originaria in quanto contraddistinti "dal necessario o almeno normale inserimento del reo in compagini criminose di gruppo o comunque collegate con organizzazioni criminali".

Tale carattere, secondo il remittente, sarebbe estraneo al reato di sequestro di persona tanto più in presenza dell'attenuante della lieve entità del fatto la quale, oltre a determinare una diminuzione di pena, implicherebbe "logicamente una valutazione di minore pericolosità degli autori o almeno un'attenuazione della presunzione di pericolosità".

La disposizione sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 27 Cost., in quanto l'impedimento frapposto all'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ostacolerebbe il necessario e progressivo reinserimento nella società del condannato.

La sentenza - La Corte ha dichiarato infondata la questione ribadendo le valutazioni espresse in materia di permessi premio con sentenza n. 188 del 2019, secondo cui "l'unica adeguata definizione della disciplina di cui all'art. 4-bis ordin. penit. consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti"

In altre parole, l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario troverebbe giustificazione, quanto alle restrizioni poste alla concessione dei benefici penitenziari, nella presunzione di pericolosità collegata esclusivamente al titolo di reato. In quest'ottica, il riconoscimento dell'attenuante non giustificherebbe, secondo i giudici della Consulta, l'espunzione dal catalogo dell'art. 4-bis della relativa fattispecie di reato poiché non priverebbe di validità, sul piano logico e statistico, la presunzione di pericolosità che nel tempo ha indotto il Legislatore ad ampliare il catalogo di reati con fattispecie anche tra loro eterogenee. Ed invero, la concessione dell'attenuante consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta.

Per quanto concerne, nello specifico, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità, la Corte ha pertanto concluso che la stessa è rilevante ai soli fini della dosimetria della pena adeguata al caso concreto, mentre, nella logica dell'attuale art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna.